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Controllo di efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica dovrà essere effettuato dai soggetti abilitati alle attività di controllo ed eventuale manutenzione e riguarda in primo luogo:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
d) con la periodicità minima, dipendente da tipologia e potenza dell'impianto, indicata all'Allegato A della L.R. 39/2018.

Si precisa che i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), da redigersi secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto.

Secondo quanto indicato nelle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblicate alla pagina https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328, nel caso degli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi sottoindicati:

macchine frigorifere/pompe di calore
macchine frigorifere/pompe di calore
impianti alimentati da teleriscaldamento
impianti alimentati da teleriscaldamento
impianti cogenerativi
impianti cogenerativi

Al di là delle esclusioni su elencate, si raccomanda di compilare accuratamente, al PC o in stampatello, ogni sezione del RCEE, senza tralasciare alcuna voce.
Entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo il manutentore è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale la seconda copia del RCEE, accompagnata dalla ricevuta di effettuato pagamento del Contributo Impianti Termici (CIT) e da una copia dei risultati dell'analisi di combustione (strisciata dei fumi) ai sensi della norma UNI 10389:2019-1.

Il pagamento del CIT va effettuato tramite Partenopay, il portale dei pagamenti del Comune di Napoli, raggiungibile tramite l'indirizzo web https://partenopay.comune.napoli.it/home-page.
Per procedere al pagamento sarà necessario cliccare in successione Pagamento Spontaneo --------> Comune di Napoli --------> Ambiente (impianti termici)  --------> Contributo Impianti Termici.
Una volta giunti alla pagina per effettuare il pagamento, sarà necessario inserire per ogni riquadro presente il numero di impianti oggetto di trasmissione di RCEE (ad esempio, nel caso in cui si trasmette una lista di 20 impianti autonomi di potenza inferiore ai 35kW si dovrà inserire il n. 20 nel riquadro “NUMERO IMPIANTI CONTROLLATI - CONTRIBUTO DA €13”), cliccare sul riquadro calcola importo, inserire i dati dell'intestatario del pagamento (il manutentore/installatore) e procedere.

Per ulteriori informazioni sull'uso della piattaforma si rimanda a https://partenopay.comune.napoli.it/faq.

Si precisa che il RCEE riferito all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto non è tenuto al pagamento del CIT. In questi casi l'ufficio effettuerà dei controlli a campione chiedendo a comprova il libretto di impianto.

La trasmissione dei documenti potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico (pdf) via pec al seguente ufficio:
Servizio Controlli Ambientali e attuazione PAES
via Speranzella 80 – 80132 Napoli
tel.: 081.7958974
pec: impianti.termici@pec.comune.napoli.it

Si evidenzia che dal mese di novembre 2022 la trasmissione del RCEE sarà possibile tramite apposito applicativo, per utilizzare il quale è necessario iscriversi al Registro Comunale dei manutentori/installatori.

Le eventuali richieste di precisazioni, integrazioni e/o modifiche della documentazione inviata saranno trasmesse entro 30 gg dal ricevimento della pec. In assenza di comunicazioni, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Comune sarà costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec. Si precisa i documenti devono essere trasmessi all'Amministrazione esclusivamente dal manutentore (non dai cittadini) nelle modalità su indicate. Non è ammessa trasmissione tramite raccomandata postale. Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 39/2018, gli impianti alimentati da fonte biomassa sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione corredato dal CIT nella misura ridotta del 50 per cento.  

Si precisa che in questa fase, attuativa della suddetta delibera 389/2019, l'amministrazione sta collaborando con le associazioni di categioria e con gli operatori del settore per il perfezionamento delle procedure. Si invita pertanto ad una periodica consultazione di questa pagina per eventuali aggiornamenti.  

 
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