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Autocertificazione

A partire dal 1 gennaio 2012 non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni emettere certificati da produrre alle altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all'autocertificazione, che non ha nessun costo e non necessita dell’autenticazione della firma. La mancata ricezione delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio.
 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori o esercenti pubblici servizi  e con i privati che vi consentano, è possibile quindi sostituire la normale documentazione con autocertificazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, esibizione dei documenti stessi, presentazione di copie di atti e documenti invece degli originali). La validità dell'autocertificazione è la stessa degli atti che sostituisce. L'autocertificazione non è ammessa per:

  • certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti;
  • documentazione inerente ad attività giudiziaria.

In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Dichiarazione personale dell'interessato, per comprovare:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • lo stato di famiglia
  • l'esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

oppure:

  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
 

La firma su queste dichiarazioni non è soggetta ad autentica.

Requisiti

Occorre essere maggiorenni. Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore. Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore.

 

Dichiarazioni rese da cittadini stranieri

Per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani. I cittadini non comunitari possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto).

 
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