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Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Napoli, nel 2012, è la prima città italiana ad istituire il registro delle unioni civili. La ratio della norma approvata è quella di tendere a un riequilibrio nella sfera dei diritti. Se fino a questo momento determinati diritti sono solo appannaggio dei nuclei fondati sul matrimonio tradizionale, ora anche altri tipi di famiglie possono vedere pubblicamente riconosciuta la propria unione. Dal 5 giugno 2016, è introdotta in Italia con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016) la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.
  1. Unioni Civili
  2. Convivenze di fatto
  3. Registro comunale delle unioni civili
 

Nuove disposizioni organizzative in vigore dal 1° ottobre 2016

Con la nuova legge 20 maggio 2016 n. 76 sono state normativamente disciplinate le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, e la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza. Con la pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 sono state impartite le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili.

Il testo di legge ed il successivo DPCM sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, dal titolo "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" si occupano di unioni civili e convivenze di fatto, illustrando i nuovi procedimenti amministrativi che investono le competenze degli uffici demografici.

La struttura organizzativa dei servizi demografici del Comune di Napoli, fondata sul principio del decentramento amministrativo, trova espressione nell'articolazione del territorio cittadino in Municipalità. L'Amministrazione ha stabilito, dopo una prima fase sperimentale, le competenze relative alla nuova normativa succitata, investendo sia gli Uffici centrali del Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale, sia le Municipalità dislocate sul territorio metropolitano, per definire procedure chiare ed univoche di registrazione delle verbalizzazioni e consequenziali atti costitutivi delle unioni civili e delle registrazioni delle convivenze di fatto a favore dell'utenza interessata.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2016:

  1. Le Municipalità, secondo il criterio territoriale (residenza) riceveranno ed istruiranno le istanze di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui almeno una di esse sia residente a Napoli;
  2. Le Municipalità, secondo il criterio territoriale (residenza) riceveranno ed istruiranno le istanze afferenti le Convivenze di fatto;
  3. Il Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale, con sede in II Traversa dell'Epomeo Parco Quadrifoglio - riceverà le istanze di trascrizione delle unioni civili e dei matrimoni tra cittadini italiani dello stesso sesso formati all'estero, nonché le istanze di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso entrambe non residenti a Napoli.
 

Modalità di ricezione

A) Per le istanze relative ai procedimenti afferenti le unioni civili tra soggetti dello stesso sesso di cui almeno uno di essi residente a Napoli, la modulistica va inoltrata, compilata in tutte le sue parti, agli appositi sportelli al pubblico delle sedi rispettivamente competenti della Municipalità di residenza, (i cui recapiti sono di seguito riportati) completa dei dati anagrafici, nonché di fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con il competente ufficio per la redazione della richiesta di costituzione di unione civile;
B) Per l'istanza di convivenza di fatto o di cancellazione della convivenza di fatto, la modulistica, va inoltrata, compilata in tutte le sue parti, completa dei dati anagrafici, nonché di fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti e di un recapito telefonico, agli appositi sportelli al pubblico delle sedi rispettivamente competenti della Municipalità di residenza (i cui recapiti sono di seguito riportati).

 

I contratti di convivenza

possono essere trasmessi da Avvocati e Notai agli indirizzi PEC delle Municipalità competenti per territorio.

 
Le richieste di costituzione di UNIONI CIVILI e le dichiarazioni di CONVIVENZE DI FATTO, possono essere anche presentate, per raccomandata e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 
 

C) Per le istanze di trascrizione delle unioni civili e dei matrimoni tra cittadini italiani dello stesso sesso formati all'estero, nonché per le istanze di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso entrambe non residenti a Napoli, inviare la modulistica compilata in tutte le sue parti agli indirizzi:
Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale, II Traversa Via Dell'Epomeo, P.co Quadrifoglio, 80126 Napoli;
e mail, pec: unioni.civili@comune.napoli.it, statocivile@pec.comune.napoli.it, completa dei dati anagrafici nonché di fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l'ufficio perla redazione della richiesta di costituzione di unione civile;

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76.

 

Unioni Civili

Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
 

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio. Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale, e quindi seguire la procedura sopra indicata.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Napoli, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell'unione civile: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o di comunione dei beni. In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell'unione civile: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

 
 

Casi particolari

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).
Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.

 
 

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'Estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Per chi ha già contratto all'estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'Estero, tra persone di sesso diverso.

Testo della legge: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il DPCM n. 144 del 23/07/2016 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016 n. 76" è in vigore dal 29 luglio 2016.

 

Convivenze di fatto

Convivenze di fatto
 

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico della Municipalità competente per effettuare la variazione. Per le coppie che si erano già iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli occorre manifestare nuovamente la volontà e quindi seguire la procedura di seguito indicata.

 
 

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi

d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di convivenza.

 

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); 
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46); 
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo. Per i mesi di agosto e settembre Il Comune di Napoli rilascia tali certificazioni presso l'ufficio Anagrafe ubicato alla 2^ traversa Epomeo, 2.
Da ottobre tali certificati potranno essere rilasciati dagli uffici anagrafici presso le Municipalità.

 

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta;
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale agli indirizzi della Municipalità nella quale sono residenti o nella quale si è eletta la nuova residenza o il nuovo domicilio. Al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "Contratto C.d.F.".

Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  1. l'indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
 
  1. in presenta di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  3. se una delle parti è minorenne;
  4. se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
 

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  3. se una delle parti è minorenne;
  4. se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  5. in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
 

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

 
  1. accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  2. recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  4. morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.
 

Registro comunale delle unioni civili

A seguito della deliberazione comunale Giunta Comunale n. 451 del 07/06/2012, è possibile chiedere il rilascio di un attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi. La deliberazione assunta nel 2012 intendeva dare una risposta al vuoto legislativo in materia, anche se limitatamente all'applicazione dei Regolamenti Comunali.

Per la sussistenza della famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi occorrono due elementi:

- la dichiarazione della sussistenza del vincolo affettivo sottoscritta dalle persone interessate
- la convivenza anagrafica delle stesse (accertata anche a campione dall'ufficiale di anagrafe tramite il corpo di polizia municipale).
- L'attestato di famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi è rilasciato esclusivamente dall'ufficio centrale dell'Anagrafe ubicato alla 2^ traversa Epomeo, 2 nel normale orario di apertura.

Poiché la deliberazione comunale, la cui efficacia interviene solo sui Regolamenti Comunali, è di fatto superata dalle previsioni normative sulle Convivenze di fatto, si consiglia di fare riferimento al nuovo istituto e si invitano tutti gli iscritti nel registro delle unioni civili a fare nuova dichiarazione di convivenza di fatto.

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