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Giudici popolari
Pubblicazione elenchi per la revisione ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di corte di Assise di Appello del biennio 2026/2027
(Legge 10 aprile 1951, n. 287, art. 17 e s.m.i.)
IL SINDACOin conformità al disposto di cui all'articolo 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e
s.m.i.
RENDE NOTO
che da oggi e per la
durata di giorni dieci sono pubblicati all'Albo Pretorio gli estratti
dall'elenco dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice
Popolare nella Corte di Assise e nella Corte di Assise d'Appello, residenti nel Comune di
Napoli, approvati dalla Commissione mandamentale ai sensi del citato
art. 17 della legge 10
Aprile 1951, n. 287.
Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o
le indebite iscrizioni entro il termine di quindici giorni dall'affissione degli estratti nell'Albo
Pretorio.
Il reclamo, in carta semplice, va presentato alla Cancelleria del Tribunale.
Napoli lì 27/11/2025
Il SindacoGaetano Manfredi
Domanda d'iscrizione a Giudice Popolare
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una prescrizione della nostra Costituzione che, all'
art. 102, terzo comma, recita così:
"la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia". Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione.
I cittadini che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello presso il Servizio Servizi Demografici e Statistici Servizio all'ufficio preposto GIUDICI POPOLARI,
II TRAVERSA VIA DELL'EPOMEO P.CO QUADRIFOGLIO, 80126 Napoli, entro il 31 luglio di ogni anno dispari (2015, 2017, 2019
ecc.), il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La domanda va redatta secondo quanto specificatamente indicato nel relativo modello, allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, e possibilmente va accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito e presentata o personalmente all'Ufficio suindicato, o per posta raccomandata, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica (riceve anche email non certificate):
PEC:
elettorale@pec.comune.napoli.it
I requisiti sono i seguenti:
- residenza nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari viene affisso apposito manifesto informativo con il quale il Sindaco invita i cittadini in possesso dei requisiti prescritti a presentare domanda per l'inclusione negli elenchi integrativi da presentare nel termine perentorio del 31 luglio di ogni anno dispari.
Una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali effettua gli aggiornamenti, entro il mese di agosto, e procede all'iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (secondo grado). Una volta definita la procedura (nuove iscrizioni su domanda e cancellazioni di chi ha perduto i requisiti) l'Ufficio comunale trasmette gli elenchi al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.
Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra coloro i quali sono iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.