
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 12 luglio 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del Dl n.70/11 - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n.160 del 12 luglio 2011), sono state rivisitate le procedure in materia di edilizia privata e in particolare è stato aggiornato ai sensi dell'articolo 5 l'ambito di applicazione della denuncia d'inizio attività e quello della segnalazione certificata d'inizio attività. Pertanto l'attività edilizia può essere ricondotta alle seguenti macro procedure, ampiamente illustrate nelle pagine che seguono.
Gli Uffici valutano le richieste presentate da privati cittadini, ditte, enti, ecc., inerenti gli interventi edilizi da realizzarsi e/o realizzati (in quest'ultimo caso viene verificata la sussistenza dei requisiti che ne consentano la sanatoria).
Le domande, corredate da idonea documentazione a firma di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc. nell'ambito della propria competenza professionale) e dai relativi bollettini di versamento eventualmente necessari (vedi sez. Documentazione e costi), vanno compilate sull'apposita modulistica prelevabile dalle pagine di questa sezione. Le stesse vanno poi inoltrate, con le modalità di seguito indicate, agli uffici competenti in funzione dell'intervento da effettuarsi e della relativa procedura da adottarsi. Nelle pagine che seguono vengono illustrate le diverse procedure da adottarsi ed i relativi uffici cui rivolgersi.