Il DL 21 del 21/03/2022,
convertito con la legge n° 51/2022, pubblicata in G.U. n°117/2022, all’art. 10-septies
c. 1 (Misure a sostegno dell’edilizia privata) ha previsto una proroga
straordinaria annuale – operativa previa comunicazione al Comune competente.
Per l’operatività della proroga
occorre che:
– il soggetto interessato presenti
al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la volontà di
avvalersi della proroga prevista dall’art. 10 septies comma 1 della L 51/2022,
indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori;
-i termini di inizio o fine
lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
- il permesso di costruire non
risulti in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La proroga pertanto non può operare in quelle
fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove
previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.
A sensi dell'articolo 15, comma del Dpr n. 380/01 smi, l'interessato ha facoltà di avvalersi della procedura di proroga del permesso di costruire del termine di inizio e/o di ultimazione dei lavori assentiti in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive. Per tale procedura si deve fare riferimento alla sezione permesso di costruire.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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