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Assegno di Inclusione
A
decorrere dal 1°gennaio 2024 è istituito, ai sensi dell'art.1,
comma 1, del Decreto-Legge n. 48 del 2023, l’assegno di Inclusione
quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla
fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e
di politica attiva del lavoro.
A chi è destinato
L'Assegno di Inclusione è
riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in
una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere
cumulativamente:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), deve possedere i seguenti requisiti economici:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 10.140;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE
Requisiti patrimoniali
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro;
- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono
incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Altri requisiti
- per il beneficiario dell’Assegno di Inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non ha diritto all’Assegno di Inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966.
Tempi e le modalità di presentazione della domanda
La domanda di ADI può essere
presentata all’INPS:
-
in via telematica attraverso
il sito internet istituzionale dell’INPS (
www.inps.it), accedendo
con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità
Elettronica;
-
presso gli Enti Patronati di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
-
presso i Centri di Assistenza
Fiscale.
Normativa e allegati
Contatti utili
Di seguito gli indirizzi mail e recapiti telefonici ai quali poter fare
riferimento:
-
adi@pec.comune.napoli.it (indirizzo di
posta elettronica certificata)
-
controlli.adisfl@comune.napoli.it
(indirizzo posta
elettronica istituzionale)
- per problematiche relative ai controlli di residenza, soggiorno e
cittadinanza:
tel.
081.7959256 - 081.7959289;
- per problematiche relative ai controlli sulla composizione del nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE:
tel.
081.7959223 - 0817959288;
- per problematiche connesse alla gestione dei Patti di inclusione sociale
(PAIS), rivolgersi ai Centri di Servizio sociale territoriale competenti agli
indirizzi e recapiti telefonici riportati nella tabella allegata.