1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori

Art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n. 448

 
L’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è una forma di sostegno alle famiglie numerose a basso reddito, prevista su tutto il territorio nazionale. L’assegno è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’INPS.
Può essere richiesto dal genitore di almeno tre figli minori (legittimi, naturali o adottivi) sui quali il richiedente eserciti la potestà genitoriale.
Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. Il richiedente e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983.  

La domanda deve essere presentata inderogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il beneficio.

Il decreto legislativo 230/2021, che ha previsto l’istituzione a decorrere dal primo marzo 2022 dell’Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dalla stessa data, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della legge 448/1998. 
Tale contributo economico, pertanto, con riferimento all’anno 2022, sarà riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio; le relative istanze di concessione potranno, comunque, essere presentate entro il 31 gennaio del 2023.

 

Requisiti richiesti

Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere i 3 minori nella propria scheda anagrafica e deve essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1) essere residente nel Comune di Napoli al momento della presentazione dell’istanza; 
2) essere cittadino italiano o comunitario o appartenente a paesi terzi in qualità, in tale ultimo caso, di cittadino:

  • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • rifugiato politico;
  • apolide;
  • titolare della protezione sussidiaria;
  • che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
  • titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
  • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.
 

ISEE ed importo dell'assegno: L’ISEE non deve superare i valori previsti per l’annualità di riferimento dell’assegno. L’attestazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minorenni.  

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

Cessazione dell’assegno

Il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo ala composizione del nucleo familiare, consistente nella presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente.

 

Dove presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Napoli.

La presentazione della domanda al Caf è gratuita. La domanda può essere ripetuta ogni anno, finché permangono i requisiti necessari per ottenere il contributo.

 

Documentazione richiesta

  • attestazione ISEE (valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;
  • documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
  • titolo di soggiorno in corso di validità o copia di avvenuta richiesta e/o di rinnovo;
  • modello SR/163, debitamente compilato e sottoscritto (scaricabile dal sito dell'INPS qui: https://www.inps.it/Search122/ricercaNew.aspx?sTrova=sr163&sDate=&sCategoria=Modulistica);
  • copia del relativo provvedimento nel caso sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile.
 
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO