In questa pagina sono pubblicate le risposte ai principali quesiti in ordine alla individuazione delle tipologie d'abuso.
Domanda
Ho trasformato un sottotetto in abitazione. Qual'è la giusta tipologia di abuso? La n. 1 o la n. 4 fra quelle previste nelle tabelle allegate alle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03?
Risposta
Il sottotetto costituiva "volume tecnico" ed in quanto tale, per definizione, non aveva alcuna destinazione d'uso. Le opere di trasformazione hanno poi consentito la destinazione d'uso "abitativa". La giusta tipologia è, quindi, la n. 1 fra quelle previste nelle tabelle allegate alle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e non la n. 4 (cambio di destinazione d'uso), in quanto, come detto, il sottotetto non aveva una precedente specifica "destinazione d'uso".
Domanda
Ho rifatto il solaio di copertura della mia casa, posizionandolo 1 metro al di sopra rispetto alla posizione originaria. Come calcolo l'oblazione e gli oneri di concessione?
Risposta
L'abuso commesso ha comportato un'aumento di volume a parità di superficie. L'oblazione (da pagare a mq) va calcolata individuando la superficie equivalente all'aumento di volume, applicando la seguente formula:
superficie equivalente = incremento di volume x 3/5 = mq ....
Gli oneri di concessione dovuti sono la somma dell'incidenza del costo di costruzione (legato alla superficie equivalente così ricavata) e degli oneri di urbanizzazione (legati all'incremento di volume realizzato).
Domanda
In quale tipologia fra quelle previste dalla Legge 326/03 vanno inseriti i soppalchi?
Risposta
Qualora l'opera abusiva sia limitata alla sola realizzazione del soppalco, la tipologia edilizia è la n. 4 (restauro conservativo) solo se realizzato in fabbricato ricadente in Zona Omogenea di PRG "A" (centro storico), negli altri casi è la tipologia n. 5. Se, invece, con l'esecuzione del soppalco sono state aperte anche una o più finestre, la tipologia edilizia è la n. 3 (ristrutturazione edilizia).
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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