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Attività di acconciatore (ex barbiere e parrucchiere) ed estetista

Il D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in L. 02/04/2007, n. 40, all'art. 10, comma 2, sancisce che l'attività di acconciatore e l'attività di estetista, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, facendo salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
 
Dal 31/07/2010, l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, prima sottoposto a D.I.A., è sottoposto alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la quale, ai sensi ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n.122, deve essere necessariamente corredata, dalle dichiarazioni, attestazioni/asseverazioni, e dagli elaborati tecnici, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge (v.L. 04/01/1990, n. 1, e s.m.i., e L. 17/08/2005, n. 174, e s.m.i.) per l'esercizio dell'attività.

 
 
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