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Procedura di definizione agevolata entrate comunali non riscosse

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 2017, il Comune di Napoli ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire alla procedura di definizione agevolata anche per le entrate comunali non ancora riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016.

I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la riduzione si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il debitore deve presentare al Comune apposita istanza (il cui modulo è pubblicato in questa pagina) entro il 30 giugno 2017, presso gli Uffici del Comune di Napoli - Protocollo generale o inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC del Comune di Napoli: urp@pec.comune.napoli.it

Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.
 
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