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Notizie e informazioni sull'IMU (Imposta Municipale Propria) 2025
Scadenza saldo: 16 dicembre 2025.
Ai sensi della normativa
vigente, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il 16 dicembre 2025,
dell’imposta IMU 2025 dovuta a Saldo applicando le aliquote determinate
dall’Ente.
Con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 166 del 27 dicembre 2024, sono state confermate le seguenti
aliquote d’imposta:
- Aliquote
- Variazioni 2025
- Valore imponibile
- Abitazioni principali e assimilate
- Comodati
- Pensionati residenti all'estero
- Esenzioni dal pagamento IMU 2025
- Importi minimi
- Versamenti
- Informazioni
ALIQUOTE
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale
A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul
modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione
principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente.
-
DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per
l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa
per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
- PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello
di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per
mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per
le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di
categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del 10,6 per
mille.
L’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al
Comune.
Per
gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il
Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai
sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n. 431,
l’importo da pagare, ai sensi della
legge n. 160/2019,
è pari al 75% dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il riconoscimento della citata
riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su
modelli all’uopo predisposti e disponibili sul sito internet del Comune di Napoli
(
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/968) allegando alla stessa copia del contratto
debitamente registrato e - per i contratti stipulati senza l’assistenza delle
Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente
aderenti - dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della
medesime Associazioni.
La presentazione dei citati
modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta
di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli Servizio IMU e TARI, Via
Diocleziano 330, 80124 Napoli.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per
mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici
tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale,
3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria
catastale D, l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per
mille (articolo 1, comma 753, legge 27 dicembre 2019 n. 160) va versata allo
Stato (codice tributo 3925).
L’ulteriore
3
per mille va versato al Comune (codice tributo 3930).
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per
mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913).
VARIAZIONI 2025
La dichiarazione di variazione IMU 2025 (il cui modello sarà
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente), se dovuta, va presentata, entro
il 30 giugno 2026, a mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,
ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al
Comune di Napoli Servizio IMU e TARI, Via Diocleziano 330, 80124 Napoli.
VALORE IMPONIBILE
Il valore imponibile si ottiene incrementando la rendita catastale dell’immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per gli
IMMOBILI
STORICI (fabbricati di interesse
storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004)
il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
Per
gli IMMOBILI
INAGIBILI (fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) il valore imponibile è
ridotto del 50%.
Per
i TERRENI
AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016
sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma
13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Ai sensi della legge n.
160/2019, l’IMU non si applica alle
abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle
relative pertinenze.
Sono assimilate
all’abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
·
l’abitazione posseduta,
a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via
permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non
risulti locata;
·
le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
·
le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
·
ai fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione
principale. Il riconoscimento di tale beneficio è
subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione di
variazione IMU;
·
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli,
a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
·
un unico immobile
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare
e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica. Il
riconoscimento di tale beneficio è subordinato, a pena
di decadenza, alla presentazione della dichiarazione di variazione IMU.
COMODATI
Ai sensi dell’articolo
1, comma 747, lettera c), della legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020, alle unità
immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzano come abitazione principale
(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una
sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%.
Il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione in questione decorre dalla
data di registrazione del contratto di comodato. Il beneficio, inoltre, si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite in presenza di
figli minori. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Ai sensi della legge 30
dicembre 2020 n. 178, alle unità
immobiliari ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia, si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille,
con la riduzione della base imponibile
del 50%. Ai fini dell'applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. La presente riduzione
si applica ad una sola unità immobiliare.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2025
Sono esenti dal versamento dell’IMU:
1. i cosiddetti “beni
merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. I soggetti che
usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla presentazione di apposita
dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L n. 160/2019);
2. gli immobili non
utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia
stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto
passivo è tenuto a comunicare al Comune di Napoli il possesso dei requisiti che
danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa
allorché cessa il diritto all'esenzione (art. 1, c. 81, L. n. 197/2022).
La presentazione della
dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, può avvenire a mezzo PEC
alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it , ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta
di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli Servizio IMU e TARI, Via
Diocleziano 330, 80124 Napoli.
IMPORTI MINIMI
Il contribuente non deve
procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a €
12,00.
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente
dovuta (Acconto e Saldo).
VERSAMENTI
Il versamento della seconda
rata a
Saldo deve essere effettuato
entro il 16 dicembre 2025.
In base a quanto disposto
dall’
art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere
effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si rammenta, inoltre,
che, in caso di possesso dell’immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il
calcolo dell’imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma disponibile al
seguente indirizzo internet
https://riscotel.it/calcoloimu/, nel campo “mesi di
possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel
secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna
selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore chiarimento
ed informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al
venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.