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Imposta Municipale Propria (I.MU.) 2015

 
 
Si avvisano i signori contribuenti che, in caso di possesso dell'immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma sopra indicato, nel campo "mesi di possesso" bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell'anno; e nel campo "includi nell'acconto" bisogna selezionare la voce "NO - acquistato dopo giugno".
 

Si avvisano i signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n° 147, a decorrere dall'anno di imposta 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. L'IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, alle seguenti unità immobiliari:

 
  1. all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
  3. alle unità immobiliari concesse in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario (occupante) abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'equiparazione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
  4. alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  5. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  6. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  7. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
 

Aliquote

Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 32 del 5 agosto 2015, ha determinato le seguenti aliquote d'imposta:

A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

  • DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.
  • PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 10,6 per mille.
 

B) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato": 8 per mille(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2015 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
C) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato", a "giovani coppie": 6,6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2013 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2011, ovvero le coppie iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2014, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2011 in poi.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2015 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

D) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 15%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2015 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

E) Aliquota immobili di categoria C1 con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 20%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2015 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

F) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2015 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

G) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.

Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B, C, D ed E è subordinato alla presentazione, presso gli uffici comunali [Direzione Servizi Finanziari - Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)], entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti.

 

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • 135 per i terreni agricoli (75 per i gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti).

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2015.

 

Versamento del saldo (entro il 16 dicembre 2015)

In sede di Saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune al netto di quanto già pagato in sede di Acconto (16 giugno 2015).
In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1008857615.

 

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

  1. IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
  2. IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
 

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it - Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18,30 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 869 / 871 / 865 - fax: n° 081 7953 850.
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