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Perdita o deterioramento della carta di circolazione

Sottrazione, smarrimento o distruzione del documento

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, si deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un ufficio di polizia, il quale rilascia, unitamente ad un'attestazione di resa denuncia, un permesso provvisorio di circolazione che sostituisce il documento sottratto, smarrito o distrutto per 90 giorni.

A questo punto l'iter per l'ottenimento del duplicato, regolato dal d.P.R. n. 105/2000, varia a seconda della duplicabilità o meno della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (verificata, all'atto della denuncia, dall'organo di polizia ricevente):

Se il documento è duplicabile, l'interessato (proprietario, locatario o usufruttuario del veicolo) riceve il duplicato al proprio indirizzo di residenza tramite posta-contrassegno. Il costo dell'operazione è di € € 9,00 più spese postali, da pagare al postino all'atto della consegna. Qualora il duplicato non venga recapitato entro 45 giorni dalla denuncia, è possibile chiedere informazioni telefonicamente al numero verde 800-232323 dell'U.C.O.; se il recapito non avviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio di circolazione si intende prorogata fino alla ricezione del duplicato.

Se il documento risulta non duplicabile secondo la procedura semplificata, l'interessato deve presentare la richiesta di duplicato presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (quello competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine 422) o attraverso uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Sia nel primo che nel secondo caso il richiedente deve produrre la seguente documentazione:

  1. attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione);
  2. attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
 
Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la carta di circolazione sottratta o smarrita non è più valida e, qualora dovesse essere rinvenuta, deve essere distrutta.
 

Laddove l'utente abbia particolare necessità ed urgenza (es. perché deve recarsi all'estero o alienare il veicolo), può richiedere il rilascio del duplicato direttamente ad un U.M.C. o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, che vi provvede immediatamente a condizione che egli abbia già presentato denuncia di sottrazione o smarrimento del documento e l'U.C.O. non abbia ancora provveduto alla stampa del duplicato. Anche in questo caso alla richiesta devono essere allegate:

  1. attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
  2. attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

Deterioramento del documento

La carta di circolazione si considera deteriorata quando:

  1. si presenta divisa in più parti o appare sensibilmente macchiata;
  2. risultino illeggibili i dati in essa contenuti.
 
L'interessato può richiedere il rilascio del duplicato ad un U.M.C. o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, che vi provvede immediatamente, allegando il documento originale e l'attestazione del versamento di €€ 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione).
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