1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2955 del 27/05/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi Est. Sinatra V.V. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Procedimento amministrativo - individuazione del reponsabile del procedimento - omissione  - illegittimità - esclusione - mera irregolarità -
  2. Giustizia amministrativa - comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - impugnativa - atto endo procedimentale - assenza di lesività - inammissibilità
  3. Giustizia amministrativa - istanza ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 - esame - mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione - assenza di lesività - inammissibilità  
  4. Edilizia - istanza ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 - abusività formale - cd. doppia conformità alla disciplina urbanistica
  5. Edilizia - Opere abusive - vigilanza - spetta all'Amministrazione comunale - compatibilità dell'intervento con i vincoli - spetta all'autorità preposta alla tutela
  6. Edilizia - istanza ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001- diniego - comunicazione di avvio del procedimento - non occorre - atti tipici e vincolati
  7. Edilizia - demolizione - istanza ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001- diniego - atti dovuti - motivazione - interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - non occorre
  8. Edilizia - demolizione - motivazione - mancanza di valutazione tecnico-economica dell'intervento di demolizione in danno - si riferisce a fase successiva a quella di irrogazione della sanzione - non occorre

Massime

  1. Argomentando ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 (che individuano il responsabile del procedimento nel dirigente del Servizio, in assenza di altre indicazioni) deve escludersi che l'eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una mera irregolarità. In tal caso, infatti, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (1). 
  2. E' inammissibile, l'impugnativa della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità, emesso ex art. 10 bis L. 241\90, essendo rivolta avverso un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva per la sfera giuridica del ricorrente.
  3. E' inammissibile la censura con cui il ricorrente lamenta che la sua istanza ex art 36 del d.p.r. n. 380/2001 non sarebbe stata esaminata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, infatti occorre rilevare che, quando per ipotesi dimostrato, l'eventuale mancato rispetto dell'ordine cronologico non è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera giuridica degli interessati.
  4. L'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, eseguite cioè senza il titolo abilitativo (concessione o autorizzazione), ma conformi alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
  5. Spetta quindi all'Amministrazione comunale, nell'esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, verificare la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona, mentre la compatibilità dell'intervento rispetto ai vincoli presenti nella zona è materia di un diverso sub procedimento, di competenza dell'Amministrazione che di tale vincolo ha la tutela.
  6. Per il diniego di accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 la comunicazione di avvio del procedimento non risulta necessaria, sia perché il procedimento è stato avviato su istanza di parte (2), sia perché i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (3). 
  7. Il provvedimento di demolizione di manufatti abusivi, e ancor prima quello di accertamento della non sanabilità dell'opera, sono entrambi atti dovuti (4) e come tali non necessitano di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell'assetto urbanistico violato.l'Amministrazione non dispone - a fronte degli illeciti edilizi - di alcun margine di discrezionalità e ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati.
  8. E'infondata la cesnura circa la mancanza di valutazione tecnico-economica dell'intervento di demolizione in danno del privato inadempiente, perché la norma invocata dal ricorrente (art. 27 L. 47\85) si riferisce ad una fase successiva a quella di irrogazione della sanzione (oggetto del provvedimento impugnato), ovvero al momento della ingiunzione al pagamento a seguito di demolizione eseguita dal Comune in assenza di spontanea ottemperanza da parte dell'ingiunto.

Note

(1) Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; T.A.R. Friuli V.G. 9 dicembre 1996, n. 1241; T.A.R. Sicilia, sez. II, 30 novembre 1996, n. 1730; T.A.R. Campania, sez. IV, 5 febbraio 2002, n. 691, 18 marzo 2002, n. 1413, 14 giugno 2002, n. 3490.
(2) T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540; 19 marzo 2002, n. 1433, 17 giugno 2002, n. 3611; 20 febbraio 2003, n. 1021, 20 ottobre 2003, n. 12924.
(3) Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797.
(4) fra le tante, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743.

B.C.

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO