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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 1688 del 30/03/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi - Est. Caminiti C.A. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Giustizia Amministrativa - ricorso avverso demolizione - istanza di accertamento di conformità ex art 36 DPR 380/2001 - Diniego - inammissibilità del ricorso - sussiste
  2. Edilizia - Demolizione - Atto dovuto - motivazione - presupposti - sufficienza
  3. Edilizia - Demolizione - zona vincolata - inoperatività dei vincoli - mancata notifica - non occorre
  4. Edilizia - opere abusive - sopraelevazione sul lastrico di un fabbricato fuori terra - zona vincolata -  zona di protezione integrale - piano territoriale paesistico di Agnano Camaldoli - perimetro del Parco regionale metropolitano delle colline di Napoli - non sanabilità delle opere
  5. Edilizia - Demolizione - Atto dovuto - motivazione - interesse pubblico - non occorre   
  6. Edilizia - Demolizione - comunicazione avvio ex art. 7 l. 241/90 - non occorre - procedimento su istanza di parte -  provvedimento vincolato e tipico
  7. Edilizia - Demolizione - preventiva sospensione dei lavori - presupposto di legittimità - esclusione 

Massime

  1. Il ricorso avverso l'ordine di demolizione va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, in conformità all'orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questa Sezione (1), atteso che tale provvedimento deve intendersi sostituito dalla disposizione dirigenziale di diniego di accertamento con la quale  l'Amministrazione comunale si è nuovamente determinata, rinnovando, con il nuovo provvedimento, l'ordine anzidetto.
  2. Non sussiste il difetto di motivazione del diniego di accertamento di conformità ex art 36 dpr 380/2001 quando nell'atto sono riportati l'iter procedimentale percorso, la compiuta istruttoria e l'acquisito parere della Commissione edilizia. In esso risultano altresì esplicitate, compiutamente ed analiticamente, le ragioni ostative al rilascio della richiesta sanatoria, in relazione sia alla normativa di riferimento in materia edilizia ed urbanistica, sia agli specifici vincoli gravanti sull'area in questione.
  3. E'priva di fondamento giuridico la censura di inoperatività dei vincoli ambientali per mancata notifica degli stessi, atteso che i vincoli de quibus (D.M. 22 giugno 1967 e 28 marzo 1985), emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497) sono fatti salvi ex lege ai sensi dell'art. 157 lett. b) del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
  4. La realizzazione di una sopraelevazione sul lastrico di un fabbricato fuori terra, a sua volta oggetto di istanza di condono edilizio, in zona rientrante nel piano territoriale paesistico di Agnano Camaldoli come zona PI - come zona protezione integrale nel perimetro del Parco regionale metropolitano delle colline di Napoli approvato con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 855 del 10 giungo 2004 (BURC n. 36 del 26 luglio 2004) come zona B-zona di riserva generale altera l'originaria armonia del contesto paesaggistico in cui gli stessi verrebbero ad inserirsi, e ciò in palese contrasto con le imprescindibili esigenze di conservazione dei valori tutelati dal decreto ministeriale anzidetto, che (art. 11, comma 4) conferma il divieto di nuove volumetrie e evidenzia la non sanabilità delle opere de quibus ex art. 36 D.P.R. 380/2001, atteso il contrasto delle stesse con gli strumenti urbanistici in vigore.
  5. Il provvedimento di demolizione di manufatti abusivi, e ancor prima quello di accertamento della non sanabilità dell'opera, sono entrambi atti dovuti (2) e come tali non necessitano di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell'assetto urbanistico violato.
  6. Non sussiste la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di diniego di accertamento di conformità ex art 36 dpr 380/2001 vuoi perché il procedimento è stato avviato su istanza di parte (3) vuoi perché i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (4).
  7. L'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non è normativamente prevista ai fini dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a manufatto ricadente in area vincolata ex art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, come è dato evincere dal chiaro tenore letterale dell'art. 27 coma 3 D.P.R. 380/01 che fa salva l'ipotesi di cui al precedente comma. Ed invero le opere disciplinate dall'art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01 vanno immediatamente demolite per cui in riferimento a tali opere la tutela cautelare sarebbe meramente dilatoria e non compatibile con la richiesta immediatezza dell'intervento demolitorio

Note

(1) cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579.
(2) fra le tante, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743.
(3) T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540; 19 marzo 2002, n. 1433, 17 giugno 2002, n. 3611; 20 febbraio 2003, n. 1021, 20 ottobre 2003, n. 12924.
(4) Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797.

B.C.

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