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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 1483 del 16/03/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi  - Est. D'Alessio I.A.M.P.R. c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia e Comune di Napoli

Rubrica

  1. Edilizia - Condono edilizio - Annullamento da parte della Soprintendenza - Vincolo successivo alle opere - Valutazione di compatibilità - Occorre
  2. Edilizia - Condono edilizio - Silenzio-assenso - mancanza del nulla oasta paesaggistico - non si forma
  3. Edilizia - Condono edilizio - Vincolo - Valutazione di compatibilità attuale - equivalenza fra alterazione dello stato dei luoghi e alterazione del valore paesaggistico - Esclusione 
  4. Edilizia - Condono edilizio - Vincolo - Valutazione di compatibilità attuale - Indviduazione delle concrete ragioni di alterazione del valore tutelato - Occorre

Massime

  1. Dopo la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22 luglio 1999 la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che la valutazione dell'autorità di tutela sulle domande di sanatoria edilizia deve essere esercitata anche quando il vincolo è stato imposto in epoca successiva alla realizzazione delle opere per le quali è stata chiesta la sanatoria(1).
  2. Per gli abusi realizzati in zone sottoposte al vincolo paesaggistico non può formarsi il silenzio in mancanza proprio del nulla osta paesaggistico che costituisce un presupposto indefettibile per il rilascio del condono.
  3. L'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici deve compiere, nel momento in cui esamina la domanda di sanatoria, una valutazione sulla compatibilità "attuale" delle opere realizzate (e quindi tener conto del contesto in cui tali opere si inseriscono anche a distanza di numerosi anni dalla commissione dell'abuso) e quindi ritenere incompatibili con il vincolo (con il conseguente diniego opposto alla possibile sanatoria) solo quelle opere che effettivamente determinano un'alterazione attuale del contesto paesaggistico non inserendosi nello stesso in modo armonico. 
  4. Detta valutazione in concreto effettuata con l'esame dell'impatto della costruzione per la quale viene chiesta la sanatoria sul contesto paesaggistico non può concludersi ai fini della legittimità del provvedimento impugnato con un sostanziale giudizio di equivalenza fra l'alterazione dello stato dei luoghi e l'alterazione del valore paesaggistico protetto (che è un effetto che si determina quasi sempre nella costruzione di un'opera in una zona vincolata) ma deve portare alla individuazione delle concrete ragioni dell'effettiva alterazione del contesto paesaggistico e quindi dei valori protetti anche alla luce del contesto storico in cui sono state avanzate le domande di condono edilzio e dello sviluppo urbanistico della zona. (Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato, il provvedimento del Dirigente del Progetto Condono Edilizio del Comune di Napoli riguardante la domanda di condono edilizio avanzata per un complesso immobiliare destinato ad attività religiose).

Note

(1) fra le più recenti TAR Lazio Roma, sez. II, n. 8231 del 10 settembre 2008.

B.C.

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