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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 850 del 17/02/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi - Est. Pasanisi  S.D. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Procedimento amministrativo - silenzio assenso - istanze di rideterminazione delle pratiche di condono edilizio - applicabilità
  2. Edilizia - Condono Edilizio - procedimento di rideterminazione delle pratiche di condono edilizio - decorso del termine di due anni dalla presentazione dell'istanza - presupposti della formazione del provvedimento per silentium - pagamento dell'oblazione -  dichiarazione sostitutiva della documentazione da allegare alla domanda - l'eventuale progetto di adeguamento statico - denuncia catastale
  3. Procedimento amministrativo - obbligo generale di conclusione - ipotesi peculiari di non conclusione
  4. Edilizia - Condono Edilizio - procedimento di rideterminazione delle pratiche di condono edilizio - decorso del termine di sei anni dalla presentazione - violazione dell'obbligo di provvedere - violazione dell'articolo 9, comma 1°, della legge della regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004 - sussiste 

Massime

  1. L'istituto del silenzio assenso, ancorché non espressamente richiamato dal comma 10 bis dell'articolo 39 della legge n. 724/1994, è ugualmente applicabile alle istanze di rideterminazione delle pratiche di condono edilizio oggetto di precedenti provvedimenti di diniego.
  2. Il condono edilizio di cui all'art. 39 l. 23 dicembre 1994 n. 724 non si consegue soltanto per il decorso del termine di due anni dalla data di presentazione della domanda di rideterminazione delle pratiche di condono precedentemente denegate, ma sono richiesti anche precisi adempimenti - quali il pagamento dell'oblazione, la dichiarazione sostitutiva della documentazione da allegare alla domanda, la documentazione fotografica, l'eventuale progetto di adeguamento statico, la denuncia catastale - che condizionano il perfezionamento del particolare istituto in esame
  3. L'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 241/1990 viene meno soltanto in alcune ipotesi del tutto peculiari, individuate nella presenza: a) di richieste aventi il medesimo contenuto di altre precedenti, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto; b) di domande manifestamente assurde o totalmente infondate; c) di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (1).
  4. Pertanto sussiste la violazione dell'obbligo di provvedere, decorsi oltre sei anni dalla presentazione dell'istanza di rideterminazione delle pratiche di condono edilizio, senza che l'amministrazione abbia definito il relativo procedimento, anche in considerazione della specifica previsione di cui all'articolo 9, comma 1°, della legge della regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004, secondo cui <le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 724/94, articolo 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dei comuni entro il 31 dicembre 2006>.

Note

(1) cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 luglio 2007, n. 3824; Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3371; cfr., altresì, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 14 settembre 2006, n. 8120.

B.C.

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