Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [48 att.]
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
[1]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [43 c.c.] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1).
[2]. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [49 att.].
[3]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 1746 d.ls. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 l. 6 febbraio 1981, n. 42.
(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 3 marzo 1994, n. 69, unitamente agli artt. 142 comma 3 e 680 comma 1, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Prima notificazione all'imputato non detenuto.
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato [60, 61] non detenuto [156] è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (1).
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110] l'originale dell'atto notificato [171] e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [4204 , 420-bis].
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [168] è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 (2).
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [59 att.].
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa [171]. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis (3).
(1) Per la particolare residenza delle persone ammesse ad uno speciale programma di protezione, v. art. 7 d.ls. 29 marzo 1993, n. 119. V. anche il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, così come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.
(2) Le parole « è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 » sono state sostituite alle parole « è scritta all'esterno del plico stesso » dall'art. 17414 d.ls. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, con effetto dal 1° gennaio 2004.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21 d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti in sede di conversione.