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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 651 del 24/01/2007 - Sez. V

Pres. d'Alessandro - Est. Carpentieri - M.F. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Impiego pubblico - trattamento economico - lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285 - legittimazione passiva - sussistenza. 
  2. Impiego pubblico - trattamento economico - lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285 - passaggio in ruolo del personale non di ruolo - indennità di fine rapporto - prescrizione - sussistenza. 
  3. Impiego pubblico - trattamento economico - lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285 - indennità di fine rapporto - prescrizione quinquennale - sussistenza. 
  4. Impiego pubblico - trattamento economico - lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285 - indennità di fine rapporto - riconoscimento del diritto - interruzione della prescrizione - insussistenza. 
  5. Impiego pubblico - trattamento economico - lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285 - indennità di fine rapporto - rinunzia alla prescrizione - inammissibilità.

Massime

  1. Relativamente alle domande proposte dai lavoratori assunti ai sensi della l. 1 giugno 1977, n. 285, attinenti ad un periodo antecedente all'inquadramento nel ruolo dei dipendenti del Comune di Napoli, in cui il rapporto di lavoro intercorreva formalmente con l'ente locale, quest'ultimo risponde, in tale veste, delle obbligazioni derivanti dallo stesso. Infatti l'obbligo di rimborso delle somme occorrenti per provvedere al trattamento economico, previsto in capo al Ministero, ai sensi dell'art. 7 l. n. 138 del 1984, (e, prima, in capo alla Regione, ai sensi della legge regionale n. 75 del 1980), mira a sollevare l'ente locale dall'onere economico derivante dall'esecuzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi della legge n. 285 del 1977, ma non incide in alcun modo sulla titolarità dello stesso, la cui riferibilità al Comune è, del resto, confermata dal richiamo, contenuto nella norma, all'istituto del rimborso, che presuppone l'imputazione giuridica della spesa al rimborsato.
  2. Per quanto concerne le domande aventi ad oggetto il ricalcolo dell'indennità di fine rapporto, la prescrizione è iniziata a decorrere dall'1 agosto 1986, data in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della sua cessazione dal servizio non é dovuta nel caso di passaggio in ruolo. 
  3. La prescrizione ha durata quinquennale, secondo quanto previsto dall'art. 2948 c.c., n. 5, concernente "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro". In particolare, non è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, secondo cui "le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni", in quanto la norma concerne esclusivamente le prestazioni dovute nell'ipotesi di licenziamento o, comunque, sostitutive del trattamento pensionistico, in relazione alle quali la previsione di un più lungo termine prescrizionale si giustifica proprio per la mancanza di fonti di reddito alternative per il lavoratore. Diversa è l'ipotesi che riguarda l'indennità dovuta al lavoratore nell'ipotesi di passaggio in ruolo: tale prestazione, estranea nell'ambito applicativo dell'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 (come si desume dall'inequivoco tenore letterale della norma), rientra nell'alveo dell'art. 2948, n. 5, c.c.(1). 
  4. Non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione alla delibera n. 1431 del 1997, con la quale il Comune ha liquidato ai dipendenti il trattamento di fine rapporto spettante ai sensi della legge n. 285 del 1977.(2) Ciò in quanto, innanzi tutto, tale ipotetico riconoscimento non potrebbe che avere ad oggetto il diritto come ivi consacrato e non anche la maggiorazione pretesa dai ricorrenti. Inoltre, l'interruzione per effetto del riconoscimento del diritto, prevista dall'art. 2944 c.c., concerne le sole ipotesi in cui il termine prescrizionale non è ancora decorso, come si evince dall'inequivoco tenore letterale della norma, il cui riferimento all'"interruzione" presuppone il non esaurimento del termine, tanto che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto di essa "s'inizia un nuovo periodo di prescrizione". 
  5. Non può la delibera n. 1431/97 essere intesa quale implicita rinunzia alla prescrizione (che, come stabilito dall'art. 2937, comma 2°, c.c., costituisce l'unico istituto applicabile una volta che il termine prescrizionale sia spirato): ciò in primo luogo perché la prescrizione non è ammissibile per i crediti pecuniari vantati dalla P.A., ostandovi l'art. 3 de R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, (a norma del quale, ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta, "l'Amministrazione per conseguire il rimborso può trattenere il pagamento delle rate successive") e prima ancora i principi di contabilità pubblica che escludono tale potere dispositivo. (3) In secondo luogo perché, comunque, anche a voler solo in linea teorica ammettere la rinunziabilità della prescrizione da parte dell'amministrazione, in ogni caso la manifestazione della volontà di rinunzia alla prescrizione, da parte di un ente pubblico, deve necessariamente rivestire una forma espressa ed inequivoca (dichiarazione), e non può mai desumersi da meri fatti concludenti.

Note

(1) in questo senso Cons. Stato, sez. V, n. 5038 del 2004; id., sez. IV, n. 5908 del 2002; id., sez. V, n. 5834 del 2002.
(2) ma vedi in senso contrario quanto dedotto nella sentenza n. 20130 del 2005 emessa da altra Sezione di questo Tribunale in relazione alla medesima fattispecie.
(3) Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 1996; Cons. Stato, sez. VI, n. 105 del 2005; id., sez. IV, n. 5177 del 2005; id., n. 9129 del 2003.

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