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Divieto di circolazione per gli autoveicoli non catalitici o immatricolati come Euro 1. Come individuare un veicolo a due ruote Euro 1

dispositivo di traffico

 

IL SINDACO

 
  • Premesso che nei decorsi anni sono state disposte limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì e che tali provvedimenti hanno dato esito positivo rispetto alle finalità, sotto il profilo del contrasto all'accumulo di sostanze inquinanti nell'atmosfera riconducibili alle emissioni di scarico dei veicoli a motore;
  • Premesso che dagli studi scientifici effettuati sia a livello nazionale che a livello internazionale emerge che tra le principali fonti di emissione, da traffico veicolare, di benzene, polveri inalabili PM10, NO2 e CO risultano essere gli autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) e a benzina non conformi alla Dir. 91/441/CE nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi convenzionali;
  • Premesso che risultano non produrre emissioni a livello locale i veicoli elettrici, ed essere a ridotte emissioni gli autoveicoli ibridi, alimentato a metano o GPL nonché quelli alimentati a gasolio e a benzina rispondenti a limiti di emissioni più cautelativi (es Euro 4 e Euro 5);
  • Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i , con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
  • Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
    1. sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
    2. sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
    3. sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
  • Considerato che nel Comune di Napoli nel 2007 si sono, tuttavia, già registrati, rispetto alla soglia di 50 microg/m3 di PM10 come media giornaliera, 41 superamenti nelle stazioni ARPAC del Comune di Napoli e che il numero max di superamenti consentiti è di 35 giornate su base annua e che quindi occorre adottare ulteriori provvedimenti di contenimento delle emissioni, cosi come già avvenuto nel 2005 e 2006;
  • Considerato che dal 1° gennaio 2010 le concentrazioni degli inquinanti come il particolato, il biossido di azoto (No2) e il benzene dovranno rispettare valori limiti più restrittivi rispetto agli attuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e che quindi occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare raggiungimenti dei limiti di soglia;
  • Considerato la direttiva 97/24/CE e successive che stabiliscono, per inquinanti gassosi come il monossido di carbonio, gli ossido di azoto e gli idrocarburi, valori limite delle emissioni da rispettare in fase di omologazione per i ciclomotori e motoveicoli
  • Considerato che il Ministero dell'Ambiente ha stanziato un fondo per incentivare l'acquisto di veicoli a due ruote a minor impatto ambientale previa rottamazione di veicoli più inquinanti
  • Ritenuto che nella zona Orientale della città insiste la struttura mercatale di Via Marino da Caramanico di interesse regionale ove le attività espositive e commerciali hanno un notevole richiamo e che pertanto occorre consentire l'accesso a detta struttura sia agli utenti che agli operatori nelle giornate del lunedì e venerdì interessate dal divieto
  • Ritenuto che sul territorio cittadino insistono insediamenti del Quartier Generale Regionale delle Forze Alleate Sud Europa e che opportuno consentire, per motivi per motivi di operatività, ai veicoli della NATO, con targa AFI, la circolazione sul territorio cittadino in tali giornate e orari
  • Vista la legge 833/78 e la legge regionale 13/85 che attribuiscano al Sindaco le funzioni di Autorità Sanitaria Locale
  • Considerati rischi per la salute umana connessi al livello delle concentrazioni di PM10 in atmosfera messi in evidenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
  • Ritenuto necessario fornire idonea informazione alla cittadinanza per una migliore attuazione del provvedimento che estende il divieto di circolazione ad altre categorie veicolari
 

O R D I N A

 
  1. Vietare, a far data dal 23 luglio 2007, dalle ore 8.30 alle 18.30 delle giornate feriali dal lunedì al venerdì di ogni settimana, su tutto il territorio cittadino, ad eccezione della Tangenziale di Napoli, tranne gli svincoli che immettono nell'ambito del territorio urbano e che restano comunque vietati, la circolazione degli autoveicoli ad uso privato destinato al trasporto di persone e merci, ad esclusione degli autoveicoli ad emissioni inquinanti controllate, ovvero:
    1. Autoveicoli ad emissione nulla
    2. Autoveicoli alimentati a GPL o a metano
    3. Autoveicoli ad accensione spontanea e comandata (diesel e benzina) omologati ai sensi della Direttiva 91/441 (detti "Euro 1") e successive;
  2. Estendere, a far data dal 3 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 delle giornate feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, il divieto di circolazione agli autoveicoli ad accensione spontanea e comandata (diesel e benzina) non omologati ai sensi della Direttiva 94/12/CE o 96/01/CE (detti "Euro 2") e successive
  3. A partire dal 1° gennaio 2008, dalle ore 8.30 alle 18.30 delle giornate feriali dal lunedì al venerdì di ogni settimana , il divieto di circolazione sarà esteso anche ai ciclomotori e motocicli a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE (detti "Euro 1") e successive;
  4. Consentire la libera circolazione dei cittadini residenti nella contrada Romani su tutto il territorio del Quartiere Pianura;
  5. Consentire in deroga al divieto di cui al punto 1), per le sole giornate di lunedì e venerdì, l'entrata e l'uscita dei veicoli dalla Tangenziale di Napoli attraverso lo svincolo del C.so Malta e la circolazione per entrambi i sensi di marcia sul percorso formato dal C.so Malta fino alla confluenza con la via Nuova Poggioreale, via Nuova Poggioreale da detta confluenza fino all'incrocio con via Marino da Caramanico, via Marino da Caramanico fino a piazza Arabia compresa. Consentire altresì la percorrenza dello svincolo della S.S. 162 di via Gianturco in entrata ed uscita e la circolazione su via Gianturco sulla viabilità dell'area ex NATO e p.zza Arabia in entrambi i sensi di marcia.
  6. Sono inoltre esclusi dal divieto di accesso e di circolazione:
    1. A. I veicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
    2. B. I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
    3. C. I veicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal Servizio Autonomo di Polizia Locale previo parere dell'Assessore alla Mobilità;
    4. D. I veicoli, con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti
    5. E. I veicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, muniti di permesso rilasciato dal Servizio Autonomo di Polizia Locale su espressa richiesta degli interessati previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
    6. F. I veicoli, che trasportano generi alimentari deperibili, di giornali ed invii postali, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali
    7. G. Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, autoveicoli a noleggio con conducente ed i bus turistici
    8. H. I veicoli il cui conducente esibisca apposita prenotazione della Direzione Trasporti Terrestri (ex MCTC) per essere sottoposto a revisione del veicolo nelle giornate interessate dal divieto
    9. I. I veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI
  7. Che le autorizzazioni rilasciate dalla Polizia Locale ai sensi delle OO.SS. n. 1/2003, n. 436/2003, n. 596/203, n. 3/2004, n. 4/2005 e n. 1297/2005 in ordine alle deroghe di cui al punto 6) lett. C e lett. E hanno validità semestrale.
  8. Revocare le Ordinanze sindacali n. 1119 del 30/06/2006, n.1192 del 13/07/2007 e n. 1198 del 13/07/2007
 

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale..

 

Il Coordinatore del Dipartimento Ambiente
arch. Giuseppe PULLI

 

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Gennaro NASTI

Il Generale Comandante della Polizia Locale
dott. Carlo SCHETTINI

 

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ
Gennaro MOLA

 
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