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Divieto di circolazione veicolare in alcune strade del Vomero

 

dispositivo di traffico

ORDINANZA SINDACALE
 
Divieto di circolazione veicolare in alcune strade del Vomero per giovedì 14 settembre 2006 dalle ore 8.30 alle ore 14.00

IL SINDACO
 

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
 

  • sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
  • sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
  • sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994

 
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.
Considerato che dagli studi scientifici effettuati emerge che tra le principali fonti di emissione, da traffico veicolare, di benzene, polveri inalabili PM10, NO2 e CO risultano essere gli autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) e a benzina non conformi alla Dir. 91/441/CE e successive (Euro 0).
Considerato che è attivo il provvedimento di limitazione al traffico autoveicolare su tutto il territorio cittadino, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città.
Vista la nota n. 1573 del 11.09.06 dell'Assessorato all'Ambiente con la quale si comunicava il raggiungimento del 35° superamernto del PM10;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei ripetuti superamenti del limite giornaliero per il PM10 verificatisi nell'anno 2006, pari ad un numero superiore a quello consentito dal D.M. n. 60/2002 nell'arco di un anno civile, e nei primi giorni di gennaio 2006.
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni
 

INVITA
 

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
 

ORDINA
 

Istituire nella giornata di giovedì 14 settembre 2006 dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade del quartiere Vomero, riportate nel grafico allegato, facente parte integrante del presente atto:
 

  • via Tino da Camaino;
  • piazza degli Artisti;
  • via Luca Giordano, da piazza degli artisti e fino all'intersezione con Via Scarlatti;
  • via Solimene, dall'intersezione con via A. di Massimo all'intersezione con via Bernini;
  • via Salvator Rosa, dall'intersezione con Salita Arenella e fino alla confluenza con via S. Gennaro ad Antignano (Conte della Cerra);
  • via S. Gennaro ad Antignano;
  • via Merliani, dall'intersezione con via S. Gennaro ad Antignano all'intersezione con via Scarlatti;
  • via Alvino, dall'intersezione con via S. Gennaro al Vomero all'intersezione con via Scarlatti;
  • via F. De Mura
  • via Stanzione;
  • via S. Gennaro al Vomero;
  • via Cifariello;
  • viale Michelangelo, da piazza Fanzago all'intersezione con via S. Gennaro al Vomero;
  • via Pitloo;
  • via C. Carelli

 
In deroga ai suddetti divieti potranno circolare:
 

  • Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
  • I veicoli elettrici;
  • I veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
  • Gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale);
  • Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
  • Gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
  • Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
  • Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;
  • Gli autoveicoli ed i motoveicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
  • Gli autoveicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso

 
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
Data la natura temporanea, il presente provvedimento sarà attuato mediante transennamenti predisposti secondo le disposizioni degli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza

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