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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 1890 del 09/04/2010 - Sez. IV

Pres.Nappi Est. Caminiti A.B. c. Comune di Napoli 

Rubrica

  1. Edilizia - demolizione - opere abusive - motivazione - compatibilità con la normativa urbanistica - esclusione - unico presupposto per la demolizione - assenza titolo edilizio - ricorrenza del requisito - atto dovuto
  2. Edilizia - demolizione - opere abusive - indicazione dell'area di sedime - non occorre
  3. Edilizia - demolizione - opere abusive - motivazione - interesse pubblico ostativo alla demolizione - considerazione - non occorre
  4. Edilizia - demolizione - opere abusive - motivazione - interesse pubblico al ripristino dei luoghi - a distanza di tempo ragguardevole dall'abuso - occorre

Massime

  1. L'eventuale compatibilità delle opere di cui si è disposta la demolizione con la normativa urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di un'istanza di sanatoria, del resto, va aggiunto per inciso, chi ha costruito senza concessione, seppur in conformità allo strumento urbanistico vigente, non gode nemmeno di un'aspettativa alla sanatoria incondizionata e illimitata nel tempo. Per questo motivo, la conformità urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare l'interesse pubblico a reagire contro l'abuso edilizio, con le conseguenze del caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo contestato. Più in generale, va ribadito che il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell'opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l'ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto(1)
  2. L'indicazione dell'area di sedime non costituisce elemento essenziale dell'ingiunzione di demolizione ma solo della successiva ordinanza di acquisizione(2).
  3. L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerando che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto(3). 
  4. E' infondata la censura relativa alla mancanza nel provvedimento di demolizione delle opere abusive di qualsivoglia riferimento al procedimento per la dichiarazione dell'interesse pubblico ostativo alla demolizione, dovendo tale procedimento attivarsi solo a seguito del provvedimento di acquisizione, laddove non si addivenga alla demolizione d'ufficio. 
  5. La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato(4).

Note

(1) Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.3443/02
(2) ex multis C.d.S., Sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341; Consiglio di Stato Sezione IV 26 settembre 2008 n. 4659.
(3) cfr ex multis Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 8 agosto 2008, n. 1649.
(4) per un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato,  Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006, seguito di recente da questa Sezione cfr TAR Campania NA Sez. IV n. 2357; 5 maggio 2009 n. 09620/2009.

B.C.

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