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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 3053 del 03/06/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi Est. Pasanisi  F.S. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Edilizia - Istanza di sanatoria - Condono edilizio - silenzio assenso - termine di 24 mesi - presupposti - pagamento oblazione e oneri concessori  - presentazione documentazione necessaria - prova
  2. Edilizia - Istanza di sanatoria - Condono edilizio - silenzio assenso - opere non più esistenti - domanda con oggetto impossibile - opere ancora da realizzare - domanda palesemente infedele

Massime

  1. La domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive ai sensi dell'articolo 35, co. 18°, della legge n. 47/85, non può intendersi accolta per decorso del termine di 24 mesi ove l'interessato non ha provato di avere versato tutte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, né ha provato di avere presentato tutta la documentazione a tal fine richiesta(1). 
  2. È da escludere la formazione del silenzio assenso in relazione a domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive, che si riferisce ad un immobile non più esistente in quanto ha un oggetto "impossibile" (2), così come la domanda di sanatoria che concerne un manufatto ancora da realizzare, in quanto palesemente infedele (3).

Note

(1) cfr. TAR Lazio, Roma, sezione seconda, 5 dicembre 2007, n. 12587; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 luglio 1999, n. 923 secondo cui il pagamento degli oneri concessori configura una condizione di procedibilità dell'istanza di sanatoria, anche ai fini del formarsi del silenzio - assenso.
(2) cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 14 febbraio 2006, n. 1079; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 461.
(3) cfr. TAR Liguria, Genova, Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 1767.

B.C.

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