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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 3055 del 03/06/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi Est. Pasanisi M.F. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Edilizia - Opere abusive - lastrico solare - modifica della destinazione d'uso - realizzazione ex novo manufatti edilizi - ipotesi di ristrutturazione e nuova costruzione - permesso di costruire - necessità

Massime

  1. Gli interventi edilizi che da un lato hanno modificato la destinazione d'uso del lastrico solare, dall'altro hanno comportato la realizzazione di nuovi manufatti edilizi(1) rientrano in parte nella tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia, in parte in quella degli interventi di nuova costruzione, ma in ogni caso - determinando una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, non rientrano tra le opere minori soggette a D.I.A., ma si tratta di opere subordinate a permesso di costruire, come stabilito dall'articolo 10, comma 1°, lett. a-c), D.P.R. n. 380/2001(2)(3).

Note

(1) installazione di ringhiera in ferro di m. 15,00 al perimetro di una porzione di lastrico solare di mq. 60,00 e relativa pavimentazione; installazione di una tettoia in legno a falda spiovente, sorretta da struttura in legno per mq. 35,00 con altezza variabile da m. 2,60 a m. 3,00; volume di mq. 3,50 x 2,70 di altezza sottostante la tettoia, strutturato in alluminio anodizzato destinato a cucinino e w.c.; chiusura laterale del lastrico solare con una struttura di listelli in legno per complessivi metri 20,00 x 1,80 di altezza; installazione di una scala a chiocciola sul balcone al livello dell'unità immobiliare sottostante, completa di copertura in lastre di ferro.
(2) cfr. questa Sezione, 22 dicembre 2005, n. 20588.
(3) cfr. altresì, con riferimento alla realizzazione di un gazebo, una tettoia ed una tenda frangisole, C.d.S., sez. V, 6 giugno 2008, n. 2705, secondo cui ai fini della necessità del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore.

B.C.

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