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Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il suddetto decreto, entrato in vigore in data 08 gennaio 2022, introduce l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età; prevede, per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato a partire dal 15 febbraio 2022;  modifica, per quanto riguarda la scuola, le regole per gestire i casi di positività.

Le principali misure adottate
- Obbligo di vaccinazione over 50
A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 15/06/2022,  il decreto stabilisce l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov- 2.

Sanzioni pecuniarie
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento  in uno dei seguenti casi: a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. L'irrogazione della sanzione (una tantum) è effettuata dal Ministero della Salute attraverso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

- Estensione Green Pass Rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50
Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni di età, il decreto prevede il Green Pass Rafforzato (ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022 (dunque non sarà più sufficiente per accedere al luogo di lavoro, il tampone molecolare o antigenico). L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione del predetto obbligo vaccinale. Se l'obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato, la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

- Estensione del Green Pass Base per l’accesso a servizi ed attività
Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione, l'accesso ai seguenti servizi e attività , nell'ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022); b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, (dal 1 febbraio 2022), fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

- Gestione dei casi di positività nel sistema scolastico
 In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:
1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2) nella scuola primaria (Scuola elementare): – con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5); – in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.): – fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2; – con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe; – con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
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