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Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30/12/2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", vigente al 31/12/2021. Il provvedimento prevede nuove misure in merito al Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) e alle quarantene per vaccinati.

Green Pass rafforzato
A partire dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (31 marzo 2022), il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio per:
- alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e centri congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all'aperto, piscine e centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche all'aperto; centro culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;  
- l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantena per i vaccinati
Per coloro che, nei 120  giorni (4 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid -19, non è più prevista la quarantena ma una forma di auto - sorveglianza:
- fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
- ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars – Cov - 2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione della quarantena o dell'auto - sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati; in quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, all'ASL territorialmente competente, del referto con esito negativo, determina la cessazione del regime di quarantena o del periodo di auto - sorveglianza.
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