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Occupazioni di suolo pubblico con passi carrai

Responsabile del procedimento

Ing.Giulio Davini
Tel. 081 7952369
PEC: municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it
 

Riferimenti normativi

Il Codice della Strada
(D.lgs n. 285 del 30.04.1992) all’art.
3, punto 37,  definisce

PASSO CARRAIO: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” quindi l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato (o viceversa).

I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:

- Passi Carrai caratterizzati dalla presenza di manufatti, ovvero, sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.

- Accessi Carrai o (passi carrai a raso) quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrai sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

L’art. 22 dello stesso Codice sancisce che “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato”. La norma è posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, dovendosi consentire all’ente proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) di valutare l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso veicolare, presenza di isole pedonali, ecc..).

Pertanto chiunque intenda aprire un nuovo accesso per i veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi del sopracitato art. 22 del codice della strada.

 

Qual è il titolo autorizzativo occorrente?

- Titolo Edilizio abilitativo previsto all’esecuzione delle opere connesse alla richiesta di occupazione

- Concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità

 

La richiesta

Va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità, con marca da bollo da Euro 16,00 utilizzando il Modulo (MOD PC) con gli allegati richiesti.
Si fa presente che a partire dal 1 dicembre 2022 gli utenti sono obbligati a presentare, unitamente alla richiesta, il modello relativo al Programma 100.
 

Costo della concessione

Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:

A) diritti di istruttoria pratica: € 154,94 con bonifico sul seguente iban IT95X0306903496100000046118, intestato a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza _____________”.

B) canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 (iban IT18Z0760103400000049543655), intestato a Ufficio Tributi COSAP del Comune di Napoli.

C) deposito cauzionale mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli o sul seguente iban IT44V0306903496100000046116,, intestato a Tesoreria Comune di Napoli Conto Depositi Cauzionali, causale “Passo Carraio in via/piazza ______________” determinato dall'Ufficio in funzione dei valori unitari per le varie tipologie di pavimentazione stradale.
N.B.: il deposito cauzionale è previsto nel caso che la realizzazione del passo carraio comporti la modifica del piano stradale ed il costo varia in relazione alla tipologia di pavimentazione ed alla dimensione del taglio per la realizzazione dell’intervallo nel marciapiede.

 D) marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al momento del rilascio.

 

Durata del procedimento

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.

 

Durata e rinnovo della concessione

La concessione può essere richiesta per la durata massima di anni 20 ed, alla scadenza, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nella quale va attestata la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione, alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. (MOD PC SCIA RINNOVO).

 

Rinuncia alla Concessione

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso. In caso di rinuncia della concessione o di scadenza della stessa, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

 

Voltura della concessione

La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al Servizio tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. (MOD PC SCIA VOLTURA)

 
 

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