Il Codice della
Strada
(D.lgs n. 285 del 30.04.1992) all’art.
3, punto 37, definisce
“PASSO CARRAIO: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o
più veicoli” quindi l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area
ad uso pubblico ad un’area ad uso privato (o viceversa).
I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
- Passi Carrai caratterizzati dalla presenza di manufatti, ovvero, sia da
appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al
piano stradale intesa a facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più
veicoli nella proprietà privata.
- Accessi Carrai o (passi carrai a raso) quei varchi che pur assolvendo
alla stessa funzione dei passi carrai sono a filo con il manto stradale ed in
ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e
certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
L’art. 22 dello stesso Codice sancisce che “senza la preventiva
autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti
nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,
né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato”. La norma è
posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, dovendosi consentire
all’ente proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) di valutare
l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza
dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso
veicolare, presenza di isole pedonali, ecc..).
Pertanto chiunque intenda aprire un nuovo accesso per i veicoli da un’area ad
uso pubblico ad un’area ad uso privato dovrà ottenere la preventiva
autorizzazione ai sensi del sopracitato art. 22 del codice della
strada.
- Titolo Edilizio
abilitativo previsto all’esecuzione delle opere connesse alla richiesta di
occupazione
- Concessione
di occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Unità Attività Tecniche della
IX Municipalità
Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica: € 154,94 con bonifico sul seguente iban IT95X0306903496100000046118,
intestato a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 –
via/piazza _____________”.
B) canone di occupazione di suolo pubblico, determinato
dall'Ufficio in funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e
della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 (iban IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio Tributi COSAP
del Comune di Napoli.
C) deposito cauzionale mediante versamento presso la Tesoreria
del Comune di Napoli o sul seguente iban IT44V0306903496100000046116,,
intestato a Tesoreria Comune di Napoli Conto Depositi
Cauzionali, causale “Passo Carraio in via/piazza ______________” determinato dall'Ufficio in funzione dei valori unitari
per le varie tipologie di pavimentazione stradale.
N.B.: il deposito cauzionale
è previsto nel caso che la realizzazione del passo carraio comporti la modifica
del piano stradale ed il costo varia in relazione alla tipologia di
pavimentazione ed alla dimensione del taglio per la realizzazione
dell’intervallo nel marciapiede.
D) marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio
al momento del rilascio.
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
La concessione può essere richiesta per la durata massima di anni 20 ed, alla scadenza, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nella quale va attestata la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione, alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. (MOD PC SCIA RINNOVO).
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso. In caso di rinuncia della concessione o di scadenza della stessa, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
La concessione permanente può essere volturata, in osservanza
delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione
ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti
anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura
della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma
congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio
che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al Servizio
tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente,
che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già
rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del
subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla
data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di
sospensione o divieto del Comune in autotutela. (MOD PC SCIA VOLTURA)