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accesso ai fondi di solidarietà

antiusura

Accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14 L. 108 del 7/3/96)

 

Le vittime di usura che svolgono un'attività economica (imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti) possono accedere al mutuo previsto dall'art.14 della legge 108/96.
Si tratta di un prestito decennale a tasso zero, pari agli interessi usurai che sono stati pagati, finalizzato a consentire il reinserimento della vittima d'usura nell'economia legale.
Per questo motivo la domanda di concessione del mutuo deve contenere un piano di investimento con l'indicazione dell'utilizzazione delle somme richieste.
In nessun caso le somme erogate possono essere utilizzate per pagamenti in favore dell'autore del reato. Condizione essenziale per accedere al mutuo è che la vittima denunci all'autorità giudiziaria gli usurai e collabori attivamente al perseguimento del reato.
Il mutuo viene concesso in seguito al decreto di rinvio a giudizio; è tuttavia possibile, ottenere l'anticipazione del 50 % quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate.
La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato il reato entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'avvio delle indagini per il delitto di usura

 
 

antiracket

Accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (L. 44 del 23/2/99)

 

La legge antiracket (l. 44/99) prevede il risarcimento degli eventuali danni subiti dagli operatori economici (imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti), che siano stati vittime di richieste estorsive alle quali non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire.
Il risarcimento è previsto anche nel caso in cui il danno non sia conseguente ad una richiesta estorsiva diretta, ma ad una condotta delittuosa chiaramente finalizzata all'estorsione.
Il risarcimento copre sia i danni materiali a beni mobili o immobili sia quelli per il mancato guadagno e la perdita dell'avviamento.
Condizione essenziale per ottenere il risarcimento è che il delitto dal quale è derivato il danno sia stato denunciato all'autorità giudiziaria.
La domanda per la concessione del risarcimento deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo, nei termini previsti dall'art. 13 della legge antiracket ai commi 3, 4 e 5 sottoriportati:

Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell' identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia

 
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