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regolamentazione del carico e scarico merci

 

Con Ordinanza Sindacale nr. 673 del 11.10.1996, sono state regolamentate le attività di carico e scarico merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali, tenendo conto dei nuovi orari di apertura disposti con le Ordinanze sindacali 598 del 30.08.1996 e 617 del12.09.1996.

 

Per effetto di tale regolamentazione il carico e scarico delle merci è consentito:

 

A - dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per le categorie di esercizi la cui apertura antimeridiana è fissata per le ore 10,00;

B - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per tutte le altre categorie che, per particolari disposizioni normative o per necessità, effettuano l'apertura antimeridiana alle ore 08,00.

 

In via puramente indicativa si elencano qui di seguito le tipologie di esercizi commerciali per le quali il carico e lo scarico possono essere effettuati nelle due citate fasce orarie:

 
  • farmacie;
  • rivendite di giornali;
  • tabaccherie;
  • distributori di carburante;
  • rivendite di generi alimentari;
  • esercizi pubblici;
  • cartolerie;
  • librerie;
  • rivendite di articoli di ferramenta;
  • rivendite di articoli tecnici.
  • Sono escluse dalle limitazioni orarie di cui ai punti A e B le operazioni di carico e scarico relative a:
  • merci deperibili;
  • gas terapeutici;
  • medicinali.
 

Negli orari di cui sopra, le operazioni di carico e scarico potranno essere effettuate unicamente con i veicoli indicati nell'articolo 47 del Codice della strada - Categoria N1 (veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate) e Categoria N2 (veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate).

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