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disciplina dell'attività di bed and breakfast


Disciplina dell'attività di bed and breakfast
Legge Regione Campania N. 5 del 10.05.2001

 

Articolo 1 - Definizione e caratteristiche
 

  1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast " l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti. 
  2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi: 
    1. fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
    2. requisiti dimensionali minimi per camera, come segue: 9,00 mq per un posto letto; 12,00 mq per due posti letto; 18,00 mq per tre posti letto; 24,00 mq per quattro posti letto;
    3. pulizia quotidiana dei locali;
    4. cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
    5. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    6. cibi e bevande confezionate per la prima colazione. 
  3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico — edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti. 
  4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. 
  5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.
  6. Omissis...
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