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regolamento per la fognatura degli edifici privati


Regolamento per la fognatura degli edifici privati
Deliberazione del Podestà del 9 agosto 1941, n. 1990;
Modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale N. 131 del 4 giugno 1973

 

CAPITOLO I - Norme generali - Proibizione dei pozzi neri - Sistemi di canalizzazione di scarico


Art. 1
 

  1. Sono proibiti nel perimetro amministrativo della Città i pozzi neri ed i pozzi assorbenti di acque di rifiuto di qualsiasi natura, dovunque esistono fogne pubbliche in esercizio.
  2. E' vietato il discarico dei rifiuti delle latrine, delle stalle e dei letami nel mare, nei fossi di scolo delle strade e nei colatoi pluviali delle colline.
  3. Sono vietati gli scarichi diretti ed indiretti sulle strade pubbliche e nelle cunette e canali scoperti ad esse annesse di acque di rifiuto, piovane e potabili di qualsiasi provenienza.
  4. Lo smaltimento delle acque di rifiuto in pozzi neri a tenuta può essere consentito eccezionalmente per abitazioni unifamiliari, isolate in campagna, che abbiano approvvigionamento idrico ridotto, e sempre che non sia possibile la immissione in fogna.
  5. I pozzi neri devono essere svuotati periodicamente con sistema pneumatico, distare almeno 20 m. da sorgenti, prese d'acqua e condotte idriche, avere a disposizione un'area di servizio distante non più di 50 m., accessibile alle autobotti.
  6. Potrà essere consentito lo smaltimento degli effluenti in idonee reti di sub - irrigazione dopo chiarificazione o in corsi di acque previo trattamento di chiarificazione e clorazione.
  7. Le modalità di tale smaltimento, saranno stabilite dall'Ufficiale Sanitario e controllate nella esecuzione dall'Ufficio Tecnico Municipale.
  8. Omissis...
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