
La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (DSA). Le infrazioni riguardano l’uso ingannevole della “spunta blu”, la scarsa trasparenza del registro pubblicitario e il mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Si tratta della prima decisione di non conformità adottata nell’ambito del DSA, segnando un passaggio rilevante nell’applicazione delle nuove regole europee sui servizi digitali.
Secondo la Commissione, l’utilizzo della blue checkmark come indicatore di “account verificato” risulta fuorviante per gli utenti. Su X, infatti, chiunque può ottenere lo status di “verificato” pagando, senza che la piattaforma effettui una verifica significativa sull’identità del titolare dell’account.
Questa pratica viola il DSA, che vieta esplicitamente il ricorso a design ingannevoli. La mancanza di una reale verifica rende più difficile per gli utenti valutare l’autenticità degli account e dei contenuti, esponendoli a rischi quali truffe, frodi di impersonificazione e altre forme di manipolazione.
La Commissione ha inoltre riscontrato gravi carenze nel registro degli annunci pubblicitari di X, che non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità previsti dal DSA. I registri pubblicitari sono strumenti essenziali per consentire a ricercatori e società civile di individuare truffe, campagne di disinformazione e operazioni di influenza coordinate. Nel caso di X, la presenza di barriere di accesso e ritardi procedurali, unita all’assenza di informazioni fondamentali — come il contenuto degli annunci, il loro tema e l’identità del soggetto pagante — compromette la possibilità di un controllo indipendente sui rischi della pubblicità online.
Un’ulteriore violazione riguarda il mancato rispetto dell’obbligo di garantire ai ricercatori l’accesso ai dati pubblici della piattaforma. Le condizioni di servizio di X vietano, ad esempio, l’accesso indipendente ai dati tramite tecniche di scraping, mentre le procedure previste impongono ostacoli considerati ingiustificati dalla Commissione. Queste limitazioni ostacolano la ricerca su rischi sistemici rilevanti per l’Unione europea, in contrasto con le finalità del DSA.