PANCHETTI, VETRINE, ESPOSITORI E
FIORIERE (riferimenti normativi)
“A chi esercita attività commerciali in locali
prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata
l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per
l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il
marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza
sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di
circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70
dal filo del fabbricato” (art. 27 del Regolamento Polizia
Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
09/03/01).
Lo spazio richiesto dovrà inoltre essere compreso
nello spazio delimitante la superficie interna del locale con altezza
compatibile alla normativa vigente ed il restante tratto di
marciapiede, “dovrà consentire la viabilità pedonale con
un’ampiezza non meno di 2 metri” così come indicato
dall’art. 20 comma 3 del D. Leg. 30/04/992 n. 285
(C.d.S. vigente).
Questo tipo di autorizzazione è valida solo nell'orario di apertura
dell'esercizio commerciale.
Le strutture autorizzate, pertanto, non
potranno permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso
(art. 27 del Regolamento PU).
Il
rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica: € 155,00 con bonifico sul seguente
IBAN IT95X0306903496100000046118,
intestato
a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza
_____________ - diritti istruttoria”.
B)
canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in
funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della
categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN
IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio
Tributi COSAP del Comune di Napoli.
C)
Marca da bollo di € 16,00 utilizzando il Modulo (Mod.
OSP_AB_ATTESTAZIONE BOLLO)
in fase di presentazione della richiesta.
D)
Marca da bollo di € 16,00 utilizzando il Modulo (Mod.
OSP_AB_ATTESTAZIONE BOLLO)
in fase di rilascio del titolo concessorio.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di
eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
Il
rilascio delle concessioni, sottoscritte digitalmente, avverrà
tramite Posta Elettronica Certificata.
Le
concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata
della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario (Mod.
OSP_SRP SCIA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE).
A
conferma dell’avvenuto rinnovo, l’istante riceverà una copia
della ricevuta di protocollo, attestante il buon esito della
procedura.
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della
concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente
causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione
ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà
attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e
l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i
requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari
all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di
ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di
sospensione o divieto del Comune in autotutela. (Mod.
OSP_SVP VOLTURA OCCUPAZIONE PERMANENTE).
A
conferma dell’avvenuto rinnovo, l’istante riceverà una copia
della ricevuta di protocollo, attestante il buon esito della
procedura.