PANCHETTI, VETRINE, ESPOSITORI E
FIORIERE (riferimenti normativi)
“A chi esercita attività
commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata
l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del
suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio
si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in
materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri
0,70 dal filo del fabbricato” (art. 27 del Regolamento Polizia Urbana
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 09.03.01). Lo spazio
richiesto dovrà inoltre essere compreso nello spazio delimitante la
superficie interna del locale con altezza compatibile alla normativa
vigente ed il restante tratto di marciapiede, “dovrà consentire la viabilità
pedonale con un’ampiezza non meno di 2 metri” così come
indicato dall’art. 20 comma 3 del d.leg. 30/04/992 n° 285 (C.d.S. vigente). Questo tipo di autorizzazione è
valida solo nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture
autorizzate, pertanto, non potranno permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio
stesso (art. 27 del Regolamento PU).
Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica: € 154,94 con bonifico sul seguente iban IT95X0306903496100000046118,
intestato a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 –
via/piazza _____________”.
B) canone di occupazione di suolo pubblico, determinato
dall'Ufficio in funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e
della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 (iban IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio Tributi COSAP
del Comune di Napoli.
C) marca
da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al momento del rilascio
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza
Le concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa
durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante
tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i
requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di
concessione originario (SCIA RINNOVO).
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso
La concessione permanente può essere volturata, in osservanza
delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione
ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti
anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è soggetta alla
presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario
cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il
provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente. In detta
comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le
condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti
i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La
voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti
salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. (SCIA
VOLTURA).