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Occupazioni temporanee di suolo pubblico negli spazi antistanti gli esercizi commerciali per esposizioni merci ed elementi di arredo

 

Responsabile del Procedimento

 Ing. Giulio Davini
Tel. 081 7952369

PEC: municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it
 
 

PANCHETTI, VETRINE, ESPOSITORI  E FIORIERE  (riferimenti normativi)

“A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato” (art. 27 del Regolamento Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 09.03.01). Lo spazio richiesto dovrà inoltre  essere compreso nello spazio delimitante la superficie interna del locale con altezza compatibile alla  normativa vigente ed il restante tratto di marciapiede, “dovrà consentire la viabilità pedonale con  un’ampiezza non meno di 2 metri”  così come indicato  dall’art. 20 comma 3 del d.leg. 30/04/992  n° 285 (C.d.S. vigente). Questo tipo di autorizzazione è valida solo nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture autorizzate, pertanto, non potranno permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso (art. 27 del Regolamento PU).

 

Qual è il titolo autorizzativo occorrente?

Concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità
 

La richiesta

Va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unità Attività Tecniche della IX Municipalità, con marca da bollo da Euro 16,00 utilizzando il Modulo (MOD AM) con gli allegati richiesti.
Si fa presente che a partire dal 1 dicembre 2022 gli utenti sono obbligati a presentare, unitamente alla richiesta, il modello relativo al Programma 100.
 

Il costo della Concessione

 Il rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:

A) diritti di istruttoria pratica: € 154,94 con bonifico sul seguente iban IT95X0306903496100000046118, intestato a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza _____________”.

B) canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 (iban IT18Z0760103400000049543655), intestato a Ufficio Tributi COSAP del Comune di Napoli.

C) marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull'atto concessorio al momento del rilascio

 

Durata del procedimento

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza

 

Durata e rinnovo della concessione

Le concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario (SCIA RINNOVO).

 

Rinuncia della concessione

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso

 

Voltura della concessione

 La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. (SCIA VOLTURA).

 
 

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