“Il
basamento degli edifici e la continuità degli assi
stradali rappresentano
gli elementi di riconoscibilità urbana dell’uomo che cammina: ad
altezza dell’occhio umano e nella cadenza del tempo della
successione dei passi si fruisce principalmente dell’architettura
del piano basamentale. Gli elementi architettonici delle botteghe
(artigianali, commerciali o terziarie) quali vetrine, vani di
ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline, sistema di
illuminazione possono costituire un ulteriore e determinante
parametro di qualità urbana. (...) per gli interventi nei centri
storici, va conservata la sagoma e la dimensione del vano originario
con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno
ad esso” (art. - articolo 71 del Regolamento Edilizio del
Comune di Napoli).
Per il Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del
30.04.1992) art. - articolo 20, comma 1: “Sulle strade di
tipo A, B, C e D è vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F
(strade locali) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario
alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio
alla circolazione”.
Quindi le tende mobili e le loro armature
sono consentite dove vi sono i marciapiedi ed in nessun caso oltre la
larghezza di questi diminuita di m. 0,30 e possono essere abbassate
fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede stesso, oppure su strade per
le quali è stato “ predisposto un itinerario alternativo per il
traffico ..”
• attestazione del versamento per spese di istruttoria dell’importo di € 155.00 da effettuarsi con bonifico sul conto IBAN IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Tesoreria del Comune di Napoli.
È necessario inserire nella causale il codice del servizio e la definizione diritti d’istruttoria. Per la III Municipalità: "M1531 diritti d’istruttoria";
• documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta (titolo di proprietà, successione o compravendita);
• nel caso di affittuario, atto di assenso del proprietario;
• copia della licenza commerciale o della dichiarazione d’inizio attività (vicinato);
• copia codice fiscale; copia partita IVA;
• atto costitutivo o certificazione CCIAA (in caso di società);
• elaborati a firma di un tecnico abilitato: relazione tecnica; inquadramento in scala adeguata dell’area di intervento; elaborati grafici impaginati in formato A4, ciascuno firmato e timbrato dal tecnico incaricato: grafico planimetrico illustrativo quotato
dell’esterno del locale (zona di suolo pubblico oggetto dell’occupazione, con indicazione delle dimensioni del marciapiede, della presenza di aiuole, dissuasori e altri manufatti), max scala 1:100; grafici di prospetto e sezione (max scala 1:50) dello stato
dei luoghi e con inserimento del manufatto tenda; rilievo fotografico a colori dello stato dei luoghi;
• copia del regolamento condominiale o in alternativa nota sottoscritta dall'amministratore del condominio circa l’inesistenza di vincoli all'interno del regolamento condominiale per l'apposizione di tende parasole.
L'autorizzazione
comporterà i seguenti versamenti:
•
diritti di istruttoria pratica (V. punto 1 precedente);
•
canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che verrà
determinato dall’Unità
Operativa Patrimonio e Sicurezza
della Municipalità 3
in funzione della superficie e della categoria
della strada occupata,
sul C/C n. 49543655 o su IBAN IT18Z0760103400000049543655, intestato
a Servizio Gestione Canoni.
Per
le occupazioni di soprassuolo, il canone è ridotto in ragione del
50%.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda.
Durata
e rinnovo della concessione
Le
concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata
della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario.
Va utilizzato il modulo Mod.
OSP_SRP SCIA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE.
Rinuncia
alla concessione
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del
provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta
dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene
effettuato il recesso (Art. 10 comma 3 Regolamento).
Voltura
della concessione
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura
della concessione è soggetta alla presentazione di una
comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del
successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il
provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente.
In
detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non
sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già
rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del
subentrante, necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a
partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i
provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. Va
utilizzato il modulo Mod.
OSP_SVP VOLTURA OCCUPAZIONE PERMANENTE