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rilascio di licenza per l'attività di istruttore e direttore di tiro


 

Riferimento normativo

L'articolo 31 della Legge 18.04.1975 n° 110 prevede che i direttori e gli istruttori di tiro dell'Unione italiana di tiro a segno, per lo svolgimento di tale attività, debbano munirsi di un'apposita licenza di pubblica sicurezza, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge 110/75 , già esercitavano l'attività in seno ad una sezione di tiro a segno.

Il rilascio di essa, per effetto dell'articolo 163 del Decreto legislativo 31.03.1998 n° 112, è attribuito alle competenze del Comune.

La licenza ha validità di un anno dalla data del rilascio.

Requisiti e documentazione

Per ottenere la licenza o il rinnovo l'interessato, munito di carta di identità in corso di validità, deve presentare all'ufficio competente in calce indicato domanda in carta bollata su appositi modelli, scaricabili liberamente da questo sito, allegando la seguente documentazione o autocertificandone su di essa il possesso, quando ammesso:

 
  • certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'articolo 35 del T.U.L.P.S. e art. 9 della Legge 18.04.1975 n° 110;
  • attestato di idoneità tecnica all'espletamento dell'attività di direttore od istruttore di tiro rilasciato da una Sezione dell'Unione italiana di tiro a segno;
  • certificato penale o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne per delitti tra quelli indicati agli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. ovvero nella quale siano indicate specificatamente le eventuali condanne riportate;
  • certificato cosiddetto "antimafia" o dichiarazione sostitutiva da cui risulti che a carico del richiedente non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui all' art. 10 della Legge 31.05.1965 n° 575 ed all'Allegato 1 al Decreto legislativo 08.08.1994 n° 490;
  • dichiarazione di aver adempiuto all'obbligo dell' istruzione obbligatoria per i propri figli ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S. ovvero dichiarazione da cui risulti la insussistenza dell'obbligo;
  • fotocopia di ambedue le facciate della carta di identità;
  • fotocopia del codice fiscale.
 

Presentazione della domanda e rilascio del titolo

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata allla Segreteria dipartimentale del Comando Generale della Polizia Municipale.

Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di autocertificare, laddove possibile, il possesso di requisiti o l'assenza di condizioni ostative, oltre alla firma in calce alla domanda dovrà essere sottoscritta, alla presenza del funzionario che la riceve, la dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze alle quali si va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

indirizzi e recapiti telefonici degli uffici della Polizia Municipale di Napoli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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