L’Unità Tecnica riceve il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – e dalle ore 14.30 alle ore
16:00 (preferibilmente su appuntamento )PASSO CARRAIO: accesso ad un’area
laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli cioè l’accesso che
consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso
privato (o viceversa). I passi carrabili, secondo le caratteristiche
costruttive, si distinguono in: passi carrai caratterizzati dalla presenza di
manufatti, ovvero, sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in
ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione e
lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata e accessi
carrai o (passi carrai a raso) quei varchi che pur assolvendo alla stessa
funzione dei passi carrai sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso
quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione certa.
L’
art. 22 dello stesso Codice sancisce che “senza la preventiva
autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti
nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,
né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato”. La norma è
posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, dovendosi consentire
all’ente proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) di valutare
l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza
dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso
veicolare, presenza di isole pedonali,
ecc..).
Pertanto, chiunque intenda aprire un nuovo accesso per i veicoli da un’area ad
uso pubblico ad un’area ad uso privato dovrà ottenere la preventiva
autorizzazione ai sensi del sopracitato
art. 22 del codice della
strada.
Il
titolo autorizzativo previsto dal vigente Regolamento comunale per
questo tipo di intervento è la concessione di occupazione di suolo pubblico che
rilascia l’Unità Tecnica della Municipalità.
L’
istanza può essere inviata a mezzo pec utilizzando il modello pubblicato
(1.) con allegata “attestazione assolvimento imposta di bollo (2.)”; in
alternativa può essere presentata in cartaceo con marca da bollo da € 16,00
all’ufficio protocollo dell’unità Tecnica – Via G. Gigante 242, terzo piano.
All’istanza – completa di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica
certificata,
All’istanza – completa di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica
certificata,
dovranno essere allegati:
- attestazione del versamento per spese istruttorie dell’importo di € 154,94 da
effettuarsi con bonifico sul conto IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato
al Comune di Napoli. È indispensabile inserire nella causale il codice della
Direzione. Per la Municipalità 5: N 1551 diritti d’istruttoria
PC (scrivere
indirizzo dell’occupazione richiesta);
- documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta:
* proprietario: copia del titolo di proprietà e/o successione;
* locatario: copia del contratto di affitto e atto di assenso del
proprietario;
* in caso di richiesta condominiale, l’istanza va inoltrata a nome
dell’amministratore e occorre, allegare alla stessa, copia del mandato assembleare;
* in caso di comproprietà: atto di assenso del comproprietario e/o
comproprietari;
- lettera di conferimento di incarico a tecnico abilitato oltre alla delega per
la presentazione dell’istanza e di rappresentanza presso l’Ente per tutto ciò
che inerisce la stessa. All’atto di consegna della concessione, il
professionista, sottoscrittore degli elaborati progettuali, dovrà presentare
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nelle forme di cui
all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate
spettanze modello pubblicato (3.);
- planimetria e visura storica dell’immobile oggetto della richiesta (escluso
condomini);
- relazione tecnica dettagliata che asseveri la legittimità dello stato
attuale, la conformità del progetto alle norme Edilizie ed alle norme di cui al
Dpr 495/92 e Dpr 610/96 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada). Andrà inoltre dichiarato se l’immobile è oggetto di
domanda di condono edilizio (ex 47/85 e/o
art.39 L.724/94) e se trattasi
di immobile sottoposto a tutela (1089/39). Nel caso di immobile sottoposto a
tutela, bisognerà acquisire preventivamente il Nulla Osta della Soprintendenza;
- elaborati grafici, in formato A4, firmati dal tecnico e dal richiedente.
Planimetria di inquadramento in scala 1:500 e pianta, prospetto e sezioni
quotate, dello stato attuale e di progetto, in scala 1:100. È indispensabile
indicare la larghezza totale della carreggiata e del marciapiede, il tipo di
pavimentazione, la distanza del passo carraio dagli incroci, l’andamento del
traffico veicolare, la presenza, in corrispondenza del varco, di caditoie,
tombini, grate di areazione, strisce blu, parcheggi riservati ed
attraversamenti pedonali oltre alla previsione dell’adeguamento per
l’abolizione delle barriere architettoniche;
- rilievo fotografico a colori, generale e particolare, timbrato e
firmato;
- certificato di Prevenzione Incendi se l’autorimessa per la quale si chiede il
passo carraio ha una superfice > mq. 300; 9.
- grafico in
PDF con firma digitale al fine della produzione del
QR-code da associare alla concessione per i controlli di legittimità.
La mancanza o l’insufficienza di uno o più documenti non consentirà l’avvio
dell’istruttoria. Qualsiasi dichiarazione deve essere corredata dalla copia di
un documento di riconoscimento valido, ad esclusione di quelle rese dal libero
professionista che appone timbro e firma in calce alla stessa.
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
La concessione può essere rinnovata previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della
scadenza –
art. 9 comma 5 Regolamento - modello pubblicato (4.)
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
Il concessionario può porre termine al
rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di
rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al
competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene
effettuato il recesso. –
art. 9 comma 4 Regolamento
VOLTURA DELLA CONCESSIONE
La concessione permanente può essere
volturata. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare
all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici. La
voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al
Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio
tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare,
responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della
concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi
del subentrante, necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire
dalla data di ricezione della comunicazione - modello pubblicato (5.).
DURATA DEL PROCEDIMENTO
90 giorni dalla presentazione
dell’istanza