L’istanza,
in bollo da € 16.00 (da applicare sul Modello AM, o in
alternativa sulla attestazione assolvimento imposta di bollo) deve
essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it,
utilizzando il modello Mod.
OSP 05_ISTANZA SPAZI ANTISTANTI ESERCIZIO COMMERCIALE (e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_03/B).
Qualora
il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione,
un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità
dell’istanza, deve indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, per mezzo del quale avverranno
tutte le comunicazioni inerenti il procedimento e che sarà
riportato in Concessione: gli altri soggetti, qualora non
dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, dovranno
fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail.
È
consigliato allegare delega al tecnico abilitato per
la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.
All’istanza dovranno essere allegati:
L'autorizzazione
comporterà i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica (V. punto 1 precedente);
B)
canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che verrà
determinato dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria
della strada occupata,
sul C/C n. 49543655 o su IBAN IT18Z0760103400000049543655, intestato
a Servizio Gestione Canoni.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda.
Le
concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata
della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario. Mod. OSP_SRP SCIA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del
provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta
dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene
effettuato il recesso (art. 10 comma 3 Regolamento).
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della
concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente
causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione
ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si
dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le
condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che
sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante,
necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire
dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i
provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. Mod. OSP_SVP VOLTURA OCCUPAZIONE PERMANENTE