Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012) l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, ex AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) richiede alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli Enti Pubblici nazionali, alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., la pubblicazione, sui propri siti istituzionali, di un documento contenente informazioni in ordine all'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 16, lettera b).
Per dettagli e maggiori chiarimenti è possibile far riferimento anche alla Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente "Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013").
Nella sezione "Attività dell'Autorità" del sito web dell'ANAC (www.autoritalavoripubblici.it) è possibile reperire gli atti citati.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltre, la Stazione Appaltante deve comunicare all'ANAC, da un indirizzo PEC, la dichiarazione di adempimento contenente il link al file pubblicato sul sito istituzionale. L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo, altresì, gli schemi XSD da rispettare per la pubblicazione.
Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà telematicamente controlli per verificare la disponibilità del documento pubblicato e la sua correttezza. L'indisponibilità della risorsa sarà considerata una omessa pubblicazione e sarà segnalata alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
In fase di prima applicazione, così come si evince dal richiamato Comunicato del Presidente dell'AVCP, la pubblicazione dei dati previsti all'art.1, comma 32 Legge n.190/2012 dovrà "riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012". Entro il 31 gennaio 2014 l'Amministrazione comunale dovrà comunicare all'ANAC "la dichiarazione di adempimento contenente il link al file pubblicato sul sito istituzionale" e relativo alle citate procedure. Pertanto, entro tale termine, dovranno essere disponibili, per ciascuna procedura, le informazioni di cui al già citato comma 32, per il periodo 1/12/2012 - 31/12/2013.
Nel rispetto degli obblighi imposti, il servizio Comunicazione e Portale Web ha provveduto a sviluppare, in un'area riservata del sito web istituzionale, un'apposita procedura che consentirà ai Servizi interessati, responsabili di appalti di lavori, servizi e forniture, di inserire direttamente online i dati dei predetti appalti, nelle forme previste dalla citata L. 190/2012, art.1 comma 32.
L'inserimento avviene dal Back Office del sito e permette la successiva esportazione dei dataset in formato xml all'indirizzo (url) dichiarato all'Autorità, secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche (Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013) e al successivo Comunicato del Presidente (Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013).
Il sistema genera automaticamente un dataset per ogni anno di riferimento. Tutti i dataset possono essere validati con il file XSD allegato alle Specifiche Tecniche di cui sopra.
I Servizi responsabili di appalti di lavori, servizi e forniture che abbiano la necessità di inserire dati, potranno contattare il Servizio Portale Web e Social Media che provvederà ad illustrare la procedura realizzata ed a fornire le necessarie credenziali per accedere alla corrispondente area riservata del sito web istituzionale.
Nel ricordare che i dati da inserire dovranno "riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012" si precisa che, esaurite quelle fino al 31/12/2013, il caricamento sulla citata piattaforma web di quelle successive a tale data dovrà avvenire costantemente e via via che i relativi dati si renderanno disponibili.
Per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).