Cittadini stranieri
Per i cittadini di Paesi comunitari o extra-comunitari, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
Ai fini dell’identificazione, è necessario esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine (passaporto o carta d’identità del Paese UE).
Le persone di cittadinanza extra UE, oltre alla documentazione sopra elencata, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.
Il Ministero ha precisato che, a decorrere dal 30 luglio 2026, la CIE rilasciata ai cittadini di età pari o superiore a 70 anni avrà validità illimitata, senza necessità di rinnovo periodico del documento.
Tale innovazione è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle amministrazioni comunali, con particolare riguardo alle fasce di popolazione maggiormente esposte a situazioni di disagio o fragilità.
La procedura di emissione resta invariata rispetto a quella ordinaria già in uso presso gli uffici comunali e non richiede l'esecuzione di attività o adempimenti aggiuntivi da parte degli operatori. Il sistema CIEOnline, infatti, verifica automaticamente l'età del richiedente e, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla norma, genera una Carta d'Identità Elettronica con validità illimitata.
Per uleteriori info: www.comune.napoli.it/novita/validita-illimitata-cie-rilasciate-dal-30luglio2026-a-cittadini-settantenni/
Carta di identità per minorenni
Per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.
I minorenni italiani che viaggiano devono essere in possesso di un documento di viaggio personale e non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori.
La carta d'identità valida per l'espatrio consente di viaggiare all'estero solo ai minorenni con cittadinanza italiana.
Il documento rilasciato ai non italiani non è valido per l’espatrio, anche se cittadini di un Paese membro all'Unione Europea.
I minori possono ottenere il documento valido per l’espatrio solo se entrambi i genitori sono presenti al momento dell’emissione della C.I.E.
Nel caso in cui un genitore sia assente all’atto della richiesta, è necessario che il genitore richiedente presenti una dichiarazione di assenso all’espatrio firmata dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi della legge n. 1185 del 1967.
In alternativa deve essere presentata l’autorizzazione del giudice tutelare.
In mancanza il documento sarà rilasciato non valido per l’espatrio.
A partire dai 12 anni sono rilevate due impronte digitali del minore, che dovrà apporre la propria firma grafica sul documento.
Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l’indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento.
Per ottenere il rilascio del documento, i minorenni non appartenenti alla Unione Europea devono essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, devono essere iscritti nel permesso di soggiorno di uno dei genitori.
La qualità deve essere correttamente registrata in anagrafe. In caso di presenza di un solo genitore si applicano le stesse clausole previste per i minorenni appartenenti all'Unione Europea.
Richiesta rilascio C.I.E. presso il domicilio
I cittadini residenti nel Comune di Napoli, che sono impossibilitati a recarsi presso gli uffici delle Municipalità per motivi di salute, possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità elettronica (C.I.E.) al proprio domicilio contattando direttamente la Municipalità territorialmente competente (quindi senza utilizzare il sistema di prenotazione “prenotacie”.
L’Ufficiale di Anagrafe, si recherà presso l’abitazione del richiedente o presso ospedali, case di cura o strutture di lungodegenza in cui il richiedente si trova ricoverato (purché situati nel territorio del Comune di Napoli) per completare l’istruttoria della pratica di rilascio della C.I.E.
Il servizio può essere richiesto facendo pervenire, da parte di un parente o altra persona maggiorenne, apposita istanza alla quale occorre allegare:
1. il documento di identità scaduto o in scadenza in originale (oppure l’originale della denuncia alle Forze dell’Ordine nel caso di furto o smarrimento del documento d’identità e altro documento di identificazione*);
2. una fotografia formato tessera recente (avente al massimo 6 mesi) del richiedente il rilascio/rinnovo;
3. il certificato medico di base o di degenza ola documentazione medica comprovante l’impossibilità a recarsi agli sportelli;
4. il modulo di richiesta della carta d’identità.
Il servizio non ha costi aggiuntivi rispetto al normale rilascio della carta d’identità elettronica (Euro 22,21).
Stranieri richiedenti protezione internazionale
L’art. 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone che ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe sia rilasciata, secondo la normativa vigente, una carta d’identità con validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Pertanto, ai richiedenti protezione internazionale, nonché ai richiedenti asilo e protezione sussidiaria regolarmente iscritti in anagrafe, può essere rilasciata la Carta di Identità Elettronica. Tale documento ha esclusivamente valore di identificazione, non è valido per l’espatrio ed è rilasciato previa identificazione tramite esibizione del permesso di soggiorno munito di fotografia.