Ultimo aggiornamento: 15/04/2026, 12:07
Valutazione Ambientale Strategica – Ambito di applicazione
Per i piani e programmi prima descritti che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, mediante l’espletamento di una verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.
La regione Campania, con proprie disposizioni, ha elencato i piani da assoggettare a VAS, a verifica di assoggettabilità e ha stabilito alcuni casi di esclusione.
Dalla giurisprudenza consolidatasi, sia in ambito europeo che nazionale, nell’applicazione della Direttiva 2001/42/CE emergono alcuni orientamenti sulla procedura che chiariscono e ristringono ulteriormente l’ambito di applicazione della VAS.
In particolare, viene chiarito non si può escludere a priori una categoria di piani non solo dalla procedura di VAS, ma anche da un preventivo screening previsto per la verifica di assoggettabilità (per i casi previsti dall’art. 6 comma 3 e 3bis D. Lgs. 152/2006), se tale valutazione è considerata obbligatoria dalla Direttiva VAS che, in particolare, prevede di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte. Inoltre, viene definita l’importanza della valutazione degli “effetti cumulativi” dei piani (Sentenza Corte di giustizia europea del 22 settembre 2011 causa C-295/10).
Effetti cumulativi dei piani
In particolare, nell’intero territorio del comune di Napoli, secondo quanto previsto dai criteri definiti dalle Linee guida, si applica la riduzione del 50% delle soglie fissate per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.
Tra i criteri definiti vi è quello del “cumulo con altri progetti”, che prevede che un progetto (tra quelli elencati nell’allegato IV) debba essere considerato anche in riferimento ad altri progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione localizzati nel medesimo ambito territoriale.
L’ambito territoriale è definito da:
- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall’asse del tracciato);
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto).
Come specificato nelle Linee Guida, se nello stesso ambito territoriale ricadono più progetti elencati nell’allegato IV appartenenti alla stessa categoria progettuale, il superamento delle soglie sopraelencate non è determinato dal singolo progetto ma dalla sommatoria delle caratteristiche dei progetti ricadenti nell’ambito territoriale.
Sono esentati da tale obbligo solo i progetti precedentemente localizzati e valutati in un piano già sottoposto alla procedura di VAS e approvato, nel caso in cui nel piano sia già stata definita e valutata la localizzazione dei progetti, o i progetti per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA è integrata nella procedura di VAS.
Come precisato nelle Linee guida, la VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.
Pertanto, è compito dei proponenti e dell’autorità procedente calcolare l’ambito territoriale di un piano o progetto e verificare la presenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, al fine di definire l’iter procedurale (VAS e/o VIA) più adeguato a una completa e pertinente valutazione ambientale del piano o progetto.