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Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

elenco 2022 definitivo, approvato con deliberazione Gc 388/2023
elenco 2020 definitivo, approvato con deliberazione Gc 555/2021
elenco 2019 definitivo, approvato con deliberazione Gc 394/2020
elenco 2018 definitivo, approvato con deliberazione Gc 109/2020
elenco 2017 definitivo, approvato con deliberazione Gc 559/2018
elenco 2016 definitivo, approvato con deliberazione Gc 396/2017
elenco 2015 definitivo, approvato con deliberazione Gc 162/2017
elenco 2013 definitivo, approvato con deliberazione Gc 380/2015
elenco 2007 definitivo, approvato con deliberazione Gc 898/2008

aggiornamento 2022

aggiornamento 2020

aggiornamento 2019

aggiornamento 2018

aggiornamento 2017

aggiornamento 2016

aggiornamento 2015

aggiornamento 2013

aggiornamento 2007


La legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi - stabilisce gli adempimenti a carico degli enti competenti, al fine di svolgere in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
In particolare il comma 2 dell'art. 10 di tale legge legge fa obbligo ai comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.
Per le aree riportate in questo specifico catasto si applicano specifici divieti ed obblighi.
Infatti, ai sensi del comma 1 del citato articolo di legge, "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia".

Il Comune di Napoli ha istituito il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con con deliberazione di giunta comunale n. 507 del 28/03/2008.

SERVIZIO COMPETENTE
Servizio pianificazione urbanistica generale e attuativa

AGGIORNAMENTO
novembre 2023

 
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