Descrizione
È stata firmata dal Sindaco Manfredi l’Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari degli esercizi commerciali e le modalità di somministrazione di bevande nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno della movida.
Il provvedimento, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 6 luglio 2026, si è reso necessario per contemperare la libertà di iniziativa economica con il diritto fondamentale alla salute, alla tranquillità e al riposo dei residenti.
L’ordinanza sarà in vigore dal 16 ottobre 2026 al 16 novembre 2026 ed è l'esito di un articolato percorso di ascolto e consultazione che ha coinvolto residenti, esercenti e associazioni di categoria, integrato dalle rilevazioni e relazioni di servizio effettuate dalle Unità Operative della Polizia Locale.
Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di esercizi pubblici di somministrazione, esercizi di vicinato, attività artigianali con preparazione di alimenti/bevande per asporto e distributori automatici situati nelle zone individuate:
1. Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche:
- Tutti i giorni, dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.
2. Orari massimi di chiusura:
- Dalla domenica al giovedì: chiusura entro le ore 01:00 del giorno successivo.
- Il venerdì: chiusura entro le ore 02:00 del giorno successivo.
- Il sabato: chiusura entro le ore 03:00 del giorno successivo. (Le operazioni di riordino e pulizia devono concludersi tassativamente entro l'orario di chiusura indicato).
Le restrizioni si applicano nelle seguenti aree omogenee cittadine:
• Municipalità I : Quadrilatero Baretti Chiaia, Via Santa Caterina a Chiaia, Via Filangieri, Piazza San Luigi, Via Francesco Petrarca.
• Municipalità II: Quartieri Spagnoli, Centro Storico Antico, Via Bellini, Via Carlo Doria, Via Micco Spadaro.
• Municipalità III: Viale dei Pini, Viale dei Tigli.
• Municipalità V (Vomero): Area Vomero, Piazza Luigi Vanvitelli, Via Alessandro Scarlatti, Via E. Alvino (tratto Scarlatti-Solimena), Via G. Merliani (tratto Cimarosa-Solimena), Via Luca Giordano, Via Aniello Falcone.
• Municipalità X (Bagnoli/Fuorigrotta): Area Bagnoli-Fuorigrotta, Via G.B. Marino, Via Lepanto, Via Cariteo.
Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
In caso di reiterazione delle inosservanze, si procederà alla sospensione dell'attività da 1 a 30 giorni e nei casi più gravi alla successiva revoca del titolo autorizzatorio.
L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche periodiche sull'impatto delle misure adottate, riservandosi la possibilità di adeguare o rinnovare le disposizioni al termine del periodo di sperimentazione.