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Dissequestro di veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione

Per poter circolare sulle strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico passaggio, i veicoli devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. Tale obbligo è specificamente indicato nell'art. 193 del Codice della strada.

Colui il quale venga sorpreso a circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di €€ 798,00 ed alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

 

A) Sequestro e affidamento

In esito all'accertamento della violazione di una delle predette norme, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e, corredato di un apposito sigillo, viene, di norma, affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente i quali sono tenuti a custodirlo, a loro spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità o che, in ogni caso, non sia soggetto a pubblico passaggio.
 
In caso di rifiuto della custodia:
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €€ 1.725,00 ad € 6.903,00, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

 

B) Procedure di dissequestro

Le procedure di dissequestro di un veicolo sequestrato perché sprovvisto di assicurazione variano in rapporto alle due seguenti circostanze:

1. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ed il trasgressore rende nuovamente operante la copertura entro trenta giorni dalla predetta scadenza.

In tal caso il proprietario del veicolo può ottenere il dissequestro e la riduzione della sanzione ad un quarto, recandosi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro, munito della documentazione originale dei seguenti atti e presentando istanza corredata da copia di:

 
  1. verbale di accertamento di infrazione;
  2. verbale di sequestro;
  3. certificato dell'assicurazione del veicolo resa nuovamente operante nel termine prescritto.
 

2. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ma il trasgressore non rende nuovamente operante la copertura entro i successivi quindici giorni (per complessivi trenta giorni dalla scadenza della assicurazione) ovvero l'assicurazione è scaduta da oltre trenta giorni ovvero ancora l'assicurazione non risulta essere mai stata stipulata.

In tal caso il proprietario del veicolo può scegliere di:

a) richiedere il dissequestro definitivo allo scopo di rimettere in circolazione il veicolo,
b) richiedere il dissequestro temporaneo allo scopo di procedere alla rottamazione del veicolo, così ottenendo anche la riduzione della sanzione ad un quarto del minimo edittale.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'interessato dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di dissequestro corredata da:

 
  1. fotocopia del verbale di accertamento di infrazione;
  2. fotocopia del verbale di sequestro;
  3. ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria di €€ 798,00 pari al minimo della sanzione edittale, se effettuato nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, mediante versamento su c/c n° 8805, intestato al Comune di Napoli - Comando Polizia Municipale - Contravvenzioni Stradali - indicando nella causale del versamento: il numero del verbale, la data di elevazione, l'infrazione commessa
  4. certificato di assicurazione del veicolo valido per almeno sei mesi.
 

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'interessato, entro trenta giorni dalla data del sequestro, dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di temporaneo dissequestro corredata da:

 
  1. fotocopia di verbale di accertamento di infrazione;
  2. fotocopia di verbale di sequestro;
  3. somma in contanti di € 798,00, pari al minimo della sanzione edittale, da versare all'ufficio, a titolo di cauzione, a garanzia della eseguenda demolizione.
 

A conclusione della procedura, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del sequestro pena decadenza del beneficio, se il veicolo sarà stato effettivamente rottamato, tre quarti della somma versata a garanzia verranno restituiti, previa esibizione dell'attestato di avvenuta rottamazione. Un quarto, invece, verrà trattenuto dall'ufficio a titolo di pagamento della sanzione.

 
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.886,00 ad € 7.546,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Sequestro di autoveicolo munito di assicurazione falsa, condotta dal proprietario

In tale ipotesi il veicolo non può essere dissequestrato secondo le norme di rito bensì deve essere sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca amministrativa.

Sanzione accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato.

  • In conseguenza di violazioni costituenti reato, per la quali è prevista la confisca amministrativa, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato ad un custode giudiziario di cui all'art 214 bis; 
  • in caso di condanna divenuta irreversibile pronunciata dal giudice penale, con sentenza o con decreto, il veicolo, con ordinanza del prefetto, sarà sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa.
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