Ultimo aggiornamento: 21/05/2025, 15:47
Antincendio boschivo
Pertanto, per il suddetto periodo, al fine di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale, si dispone quanto segue:
• osservare gli obblighi e i divieti della Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
• osservare l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell’anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione;
• osservare gli obblighi e i divieti della Legge Regionale Campania del 9 agosto 2012 n. 26 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.