Ordinanza sindacale a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell’area di piazza Bellini e zone limitrofe

Dettagli della notizia

Validità' 4 mesi (29 luglio – 29 novembre 2026)

Data pubblicazione:
29 Luglio 2026
Data scadenza:
29 Novembre 2026
Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell’area di piazza Bellini e zone limitrofe individuata nell’Allegato 1.

Dal 29 luglio al 29 novembre 2026

Il Sindaco ordina

a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell’area di piazza Bellini e aree limitrofe individuate nell’Allegato 1:

  • il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente
  •  l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:
    ✓ dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di
    tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al
    locale stesso
    ✓ il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di
    tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al
    locale stesso
  •  la riapertura delle attività è consentita dalle ore 06:00 del mattino

 

Demanda

  •  agli competenti organi di vigilanza di assicurare i controlli per il rispetto e l’applicazione della
    presente ordinanza.
  • all’ARPAC di procedere, al termine dei mesi di validità della presente ordinanza, a nuove verifiche fonometriche per valutare l’efficacia delle misure.

Dispone

  •  la validità della presente ordinanza per 4 mesi;
  • che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull’efficacia delle misure assunte, in considerazione dell’evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;
  • fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
  • in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

Dispone, altresì,

  • la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all’albo pretorio del Comune;
  • l’efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it dove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
  • la trasmissione dell’Ordinanza all’ARPAC e all’ASL.

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026, 20:39

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta la chiarezza delle informazioni (da 1 a 5 stelle)

Seleziona il numero di stelle per valutare la chiarezza delle informazioni

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

0 / 200
Inserire massimo 200 caratteri.
Non inserire dati personali all'interno del campo.