Descrizione
Istituzione, dalle ore 06:00 alle ore 19.00 del 26/01/2026, e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in via Marina, nella semicarreggiata in direzione San Giovanni a Teduccio, da fronte Piazza Masaniello civ.15 a fronte intersezione Piazza Masaniello/Piazza del Carmine
1) Sospendere, dalle ore 06:00 alle ore 19.00 del 26/01/2026, e comunque fino a cessate esigenze, in via Marina, nella semicarreggiata in direzione San Giovanni a Teduccio, da fronte Piazza Masaniello civ.15 a fronte intersezione Piazza Masaniello/Piazza del Carmine, gli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cosiddetti “stalli blu”) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate nel tratto in questione.
2) Istituire, dalle ore 06:00 alle ore 19.00 del 26/01/2026, e comunque fino a cessate esigenze, in via Marina, nella semicarreggiata in direzione San Giovanni a Teduccio, da fronte Piazza Masaniello civ.15 a fronte intersezione Piazza Masaniello/Piazza del Carmine, il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli a servizio delle Forze dell’Ordine. Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. Il presente dispositivo entra in vigore a partire dall’apposizione della relativa segnaletica stradale. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza. Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza. Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà incorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.