Napoli – Chelsea: Ordinanza Sindacale con divieti di vendita di alcolici e restrizioni sui contenitori

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Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Napoli, mira a gestire il notevole afflusso di persone previsto nelle aree limitrofe allo stadio e in altre zone cittadine interessate dalla presenza di tifosi

Data pubblicazione:

27 Gennaio 2026

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Incontro SSC Napoli – Chelsea: Ordinanza Sindacale con divieti di vendita di alcolici e restrizioni sui contenitori per ragioni di sicurezza pubblica

In occasione dell’incontro di calcio valevole per la Champions League "SSC Napoli – Chelsea", in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 presso lo stadio "Diego Armando Maradona", il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che dispone limitazioni alla vendita di bevande per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Napoli, mira a gestire il notevole afflusso di persone previsto nelle aree limitrofe allo stadio e in altre zone cittadine interessate dalla presenza di tifosi.

I provvedimenti e le zone interessate
Dalle ore 14:00 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 02:00 di giovedì 29 gennaio 2026, saranno in vigore le seguenti restrizioni:

1. Area Stadio e Fuorigrotta: All'interno dello stadio "Diego Armando Maradona" e nelle strade limitrofe (tra cui via Cinthia, via Leopardi, viale Augusto, Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano, viale Kennedy, Piazzale Tecchio, via Claudio, via Terracina, via G.B. Marino e altre vie specificate nell’atto), è vietata la vendita e la somministrazione a titolo oneroso di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Centro Città e Area Portuale: Nelle zone della Stazione Marittima, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola e aree limitrofe, vige:
  • Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso.
  • Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak.
    La commercializzazione sarà consentita esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta.

Sanzioni
L'inosservanza dell'ordinanza comporterà sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 25,00 a € 500,00.

Ultimo aggiornamento: 27/01/2026, 11:15

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