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Occupazione permanente di soprassuolo
Responsabile
TENDA – (riferimenti normativi)
“Il
basamento degli edifici e la continuità degli assi stradali
rappresentano gli elementi di riconoscibilità urbana dell’uomo che
cammina: ad altezza dell’occhio umano e nella cadenza del tempo
della successione dei passi si fruisce principalmente
dell’architettura del piano basamentale. Gli elementi
architettonici delle botteghe (artigianali, commerciali o terziarie)
quali vetrine, vani di ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline,
sistema di illuminazione possono costituire un ulteriore e
determinante parametro di qualità urbana. …….. per gli
interventi nei centri storici, va conservata la sagoma e la
dimensione del vano originario con il restauro dei materiali di
rivestimento delle cornici intorno ad esso” (art. 71 del
Regolamento Edilizio del Comune di Napoli). Per il Regolamento
Edilizio, l’istallazione di tende da sole rientra nel novero degli
interventi di manutenzione straordinaria (art. 6 coma 1. punto
g.) ed è quindi necessario acquisire, prima dell’istanza di
occupazione, il titolo edilizio previsto, la CILA. Per il
Codice della Strada (D. Lgs n. 285 del 30/04/1992) art. 20,
comma 1: “Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata
ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo
E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non
determini intralcio alla circolazione”.Quindi le tende mobili e le
loro armature sono consentite dove vi sono i marciapiedi ed in nessun
caso oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,30 e possono
essere abbassate fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede stesso,
oppure su strade per le quali è stato “predisposto un itinerario
alternativo per il traffico ..”
Qual è il titolo autorizzativo occorrente?
Concessione
di occupazione del suolo pubblico rilasciata dalla U.O. Attività
Tecniche della Municipalità 9.
La richiesta
Costo della concessione
Il
rilascio della concessione comporta i seguenti versamenti:
A)
Diritti di istruttoria pratica: € 155,00 con bonifico sul seguente
IBAN
IT95X0306903496100000046118,
intestato
a Tesoreria Comune di Napoli, causale “N1591 – via/piazza
_____________ - diritti istruttoria”.
B)
Canone di occupazione di suolo pubblico, determinato dall'Ufficio in
funzione dei mq occupati, della durata della occupazione e della
categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 (IBAN
IT18Z0760103400000049543655),
intestato a Ufficio
Tributi
COSAP del Comune di Napoli.
C)
Marca da bollo di € 16,00 utilizzando il Modulo
(Mod.
OSP_AB_ATTESTAZIONE BOLLO)
in fase di presentazione della richiesta.
D)
Marca da bollo di € 16,00 utilizzando il Modulo
(Mod.
OSP_AB_ATTESTAZIONE BOLLO)
in fase di rilascio del titolo concessorio.
Durata del procedimento
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni, al netto di
eventuali sospensioni dalla presentazione dell'istanza.
Il
rilascio delle concessioni, sottoscritte digitalmente, avverrà
tramite Posta Elettronica Certificata.
Durata e rinnovo della concessione
Le
concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della
concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario
(Mod.
OSP_SRP SCIA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE).
A
conferma dell’avvenuto rinnovo, l’istante riceverà una copia
della ricevuta di protocollo, attestante il buon esito della
procedura.
Rinuncia alla concessione
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso.
Voltura della concessione
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della
concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente
causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione
ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà
attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e
l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i
requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari
all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di
ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di
sospensione o divieto del Comune in autotutela
(Mod.
OSP_SVP VOLTURA OCCUPAZIONE PERMANENTE).
A
conferma dell’avvenuto rinnovo, l’istante riceverà una copia
della ricevuta di protocollo, attestante il buon esito della
procedura.
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