Nel periodo sopraindicato è vietato somministrare cibo ai colombi nei siti oggetto di intervento (granaglie, sostanze varie, scarti e/o avanzi alimentari) e nelle immediate vicinanze, al fine di evitare che gli animali non consumino o consumino in quantità ridotta il mangime medicato loro appositamente messo a disposizione.
La violazione del divieto di somministrazione di cibo, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative/penali previste dalle vigenti disposizioni in materia, comporta l'applicazione, con le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n. 689, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.lgs 267/2000, per un importo da 25,00 a 500,00.